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La gestione dei lavori in appalto rappresenta, spesso, un argomento di discussioni e di diatribe legate all’elevata variabilità dei fattori in gioco.
Sicuramente, un caso particolare di appalto è quello in cui il committente dei lavori non è anche colui che ha la responsabilità giuridica dei locali in cui si svolgerà il lavoro in appalto. Il caso più comune è quello legato agli istituti scolastici dove il committente, generalmente Comune o Provincia, non corrisponde al datore di lavoro della struttura presso cui si svolgeranno questi lavori.
In questo articolo, vogliamo approfondire le difficoltà e le soluzioni in questi casi.

Nel caso in oggetto, le difficoltà sono dovute a:
1) il committente, che ha il potere di imporre agli appaltatori le clausole e le norme per lo svolgimento dell’appalto, non è anche colui che svolge l’attività presso la sede oggetto dei lavori. Ne deriva che le misure imposte dal committente potrebbero non essere adatte o potrebbero essere insufficienti rispetto ai rischi presenti effettivamente nelle sedi di lavoro;
2) il datore di lavoro della sede ospitante, non ha un effettivo potere contrattuale sulle ditte che svolgeranno l’appalto. Quindi, potrebbe non essere facile imporre le proprie norme di sicurezza su soggetti che hanno stipulato contratti con un altro ente;
3) presso la sede di svolgimento dell’appalto, potrebbero operare anche altri soggetti esterni, incaricati dal datore di lavoro dell’azienda ospitante, che in qualche modo possono comportare rischi da interferenze o subirli, per l’inserimento dell’attività appaltata dal committente esterno.

La norma, tuttavia, ha previsto questa fattispecie di situazione e l’ha adeguatamente normata all’interno dell’articolo 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008:
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Come richiamato nell’articolo, che rimanda agli appalti pubblici come primo riferimento, questi sono i casi in cui situazioni del genere sono più facilmente verificabili. Tuttavia, grazie alla “o” riportata all’inizio del comma, la previsione è applicabile anche ai lavori con aziende private.

L’applicazione dell’articolo 26 comma 3-ter prevede quindi:
1) il datore di lavoro committente predispone il c.d. DUVRI preliminare considerando i rischi introdotti dall’azienda appaltatrice, alla quale avrà richiesto adeguate informazioni, e i rischi che possono essere generalmente presenti all’interno di aziende come quella ospitante;
2) il datore di lavoro committente, invia quindi il DUVRI preliminare all’azienda ospitante che Vi apporrà le necessarie modifiche e integrazioni o, con le informazioni contenute nel DUVRI preliminare, integrerà il proprio DUVRI per considerare i rischi introdotti dall’azienda appaltatrice;
3) il DUVRI c.d. definitivo, verrà quindi inviato all’azienda committente affinchè lo inserisca nei documenti contrattuale con l’appaltatore;
4) il DUVRI definitivo, dovrà essere inviato, a cura del datore di lavoro committente, all’azienda appaltatrice, e, a cura del datore di lavoro ospitante, alle proprie aziende appaltatrici sulle quali si potrebbero riverberare i rischi introdotti.

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