D.Lgs. 39/2016: modifiche al D.Lgs. 81/2008 per recepimento del Regolamento CLP

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Nel corso del 2015 è definitivamente entrato in vigore il Regolamento CLP concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura degli agenti chimici all’interno dell’Unione Europea. Il Regolamento, oltre a modificare in maniera significativa i simboli di pericolo, ha modificato anche alcune diciture. Il D.Lgs. 39/20016, che entrerà in vigore il 29 marzo, apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008, per renderlo compatibile con la terminologia prevista dal regolamento CLP.

Ecco le principali modifiche:

  1. sostituzione del termine “preparati” con il termine “miscele” per intendere gli agenti chimici composti da più sostanze chimiche diverse;
  2. per quanto concerne gli agenti cancerogeni, il Capo II, prima applicabile alle sostanza cancerogene di categoria 1 e 2, ora è applicabile alle sostanza classificate cancerogene di categoria 1A e 1B.

Ecco riportato di seguito il testo dell’art. 1:

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli  allegati  XV,  XXIV, XXVI  le  parole:  «preparati  pericolosi»  sono   sostituite   dalle seguenti: «miscele pericolose», all’articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle  seguenti:  «miscele  chimiche»,  agli articoli 223, 236, comma  4,  lettera  f),  e  all’allegato  XLII  la parola:  «preparati»  e’  sostituita  dalla  seguente:  «miscele»   e all’articolo 236, comma 4, lettere a) e  b),  le  parole:  «preparati cancerogeni o mutageni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «miscele cancerogene o mutagene»;
b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato»  e’  sostituita dalla seguente: «miscela» e all’allegato XXVI le  parole:  «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;
c) all’articolo 222, comma  1,  lettera  b),  sono  apportate  le seguenti modificazioni:        1) il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
“1) agenti chimici che soddisfano i criteri di  classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del  Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali  agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;”;
2) il numero 2) e’ soppresso;
3) il numero 3) e’ sostituito dal seguente:  “3) agenti chimici che, pur  non  essendo  classificabili  come pericolosi ai sensi del presente articolo,  lettera  b),  numero  1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei  lavoratori  a causa di loro proprieta’ chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro, compresi gli agenti chimici cui e’ stato assegnato un  valore  limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;”;
d) all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:        “b) le informazioni sulla salute  e  sicurezza  comunicate  dal fornitore tramite la relativa  scheda  di  sicurezza  predisposta  ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del Consiglio;”;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:  “4. Fermo restando quanto  previsto  dai  regolamenti  (CE)  n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti  chimici  pericolosi e’ tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”;
e) all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) accesso ad ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a disposizione dal fornitore.”;
2) il comma 4, e’ sostituito dal seguente: “4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte  le informazioni concernenti gli agenti  chimici  pericolosi  prodotti  o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.”;
f) all’articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole “come molto tossici,  tossici,  nocivi, sensibilizzanti,  corrosivi,  irritanti,   tossici   per   il   ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle  seguenti:  “di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,   come    tossici    acuti,    corrosivi,    irritanti, sensibilizzanti, tossici per il  ciclo  riproduttivo  o  con  effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”;
g)  all’articolo  234,  comma  1,  sono  apportate  le   seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
“a) agente cancerogeno:
1) una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1  B  di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonche’ sostanza o  miscela  liberate  nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;
2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) agente mutageno:  1)  una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I  del  regolamento  (CE)  n. 1272/2008.”
(…)
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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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