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Nel corso del 2015 è definitivamente entrato in vigore il Regolamento CLP concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura degli agenti chimici all’interno dell’Unione Europea. Il Regolamento, oltre a modificare in maniera significativa i simboli di pericolo, ha modificato anche alcune diciture. Il D.Lgs. 39/20016, che entrerà in vigore il 29 marzo, apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008, per renderlo compatibile con la terminologia prevista dal regolamento CLP.

Ecco le principali modifiche:

  1. sostituzione del termine “preparati” con il termine “miscele” per intendere gli agenti chimici composti da più sostanze chimiche diverse;
  2. per quanto concerne gli agenti cancerogeni, il Capo II, prima applicabile alle sostanza cancerogene di categoria 1 e 2, ora è applicabile alle sostanza classificate cancerogene di categoria 1A e 1B.

Ecco riportato di seguito il testo dell’art. 1:

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli  allegati  XV,  XXIV, XXVI  le  parole:  «preparati  pericolosi»  sono   sostituite   dalle seguenti: «miscele pericolose», all’articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle  seguenti:  «miscele  chimiche»,  agli articoli 223, 236, comma  4,  lettera  f),  e  all’allegato  XLII  la parola:  «preparati»  e’  sostituita  dalla  seguente:  «miscele»   e all’articolo 236, comma 4, lettere a) e  b),  le  parole:  «preparati cancerogeni o mutageni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «miscele cancerogene o mutagene»;
b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato»  e’  sostituita dalla seguente: «miscela» e all’allegato XXVI le  parole:  «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;
c) all’articolo 222, comma  1,  lettera  b),  sono  apportate  le seguenti modificazioni:        1) il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
“1) agenti chimici che soddisfano i criteri di  classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del  Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali  agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;”;
2) il numero 2) e’ soppresso;
3) il numero 3) e’ sostituito dal seguente:  “3) agenti chimici che, pur  non  essendo  classificabili  come pericolosi ai sensi del presente articolo,  lettera  b),  numero  1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei  lavoratori  a causa di loro proprieta’ chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro, compresi gli agenti chimici cui e’ stato assegnato un  valore  limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;”;
d) all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:        “b) le informazioni sulla salute  e  sicurezza  comunicate  dal fornitore tramite la relativa  scheda  di  sicurezza  predisposta  ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del Consiglio;”;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:  “4. Fermo restando quanto  previsto  dai  regolamenti  (CE)  n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti  chimici  pericolosi e’ tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”;
e) all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) accesso ad ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a disposizione dal fornitore.”;
2) il comma 4, e’ sostituito dal seguente: “4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte  le informazioni concernenti gli agenti  chimici  pericolosi  prodotti  o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.”;
f) all’articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole “come molto tossici,  tossici,  nocivi, sensibilizzanti,  corrosivi,  irritanti,   tossici   per   il   ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle  seguenti:  “di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,   come    tossici    acuti,    corrosivi,    irritanti, sensibilizzanti, tossici per il  ciclo  riproduttivo  o  con  effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”;
g)  all’articolo  234,  comma  1,  sono  apportate  le   seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
“a) agente cancerogeno:
1) una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1  B  di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonche’ sostanza o  miscela  liberate  nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;
2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) agente mutageno:  1)  una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I  del  regolamento  (CE)  n. 1272/2008.”
(…)

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