Share Button

In un recente articolo (https://www.sti-consulenze.it/modelli-organizzativi-ai-sensi-del-d-lgs-n-231-01-e-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/) , il mio collega Carlo Musso ha riportato diverse utili informazioni circa il D.Lgs. 231/01 e le relative implicazioni per le organizzazioni.

La Legge 123/07, la legge delega dalla quale scaturì il D.Lgs. 81/2008, ha inserito tra i reati a cui si applica il D.Lgs. 231/01, anche questi:

Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote

A quali reati si riferisce?

Articolo 589 del codice penale: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. […]”

Articolo 590 terzo comma: ” Se i fatti di cui al secondo comma (lesione grave o gravissima) sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”

Ne discende, quindi, che il D.Lgs. 231/01 si applica anche agli infortuni sul lavoro quando:

1) si verifica un infortunio mortale (art. 589);

2) si verifica un infortunio grave (art. 590 + art. 583 comma 1) ovvero, che comporta: assenza dal lavoro per più di 40 giorni, indebolimento permanente di un senso o di un organo, acceleramento del parto;

3) si verifica un infortunio gravissimo (art. 590 + art. 583 comma 2): malattia insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto, perdita della capacità di procreare, perdita o grave difficoltà di parlare, deformazione o sfregio, aborto.

Ne deriva, quindi, che nei casi in cui si ha l’apertura d’ufficio del fascicolo alla Procura della Repubblica, si entra nel campo di applicazione anche del D.Lgs. 231/01.

Quali sanzioni rischi l’azienda?

Nel caso del D.Lgs. 231/01, le sanzioni sono:

1) sanzioni pecuniarie: in caso di condanna, si applica un sanzione pari a X quote, come determinato per ogni violazione. La singola quota è pari ad un valore compreso tra 258 e 1549 euro da calcolarsi sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente;

2) sanzioni interdittive: si ha l’interruzione o limitazione temporanea ad esercitare una determinata attività oppure altre interdizioni quali il tenere rapporti contrattuali con l’ente pubblico ecc.

Concentriamoci ora sulle sanzioni pecuniarie. Rispetto alla previsione introdotta dalla Legge 123/07, come avrete letto all’inizio dell’articolo, che prevedeva 1000 quote a prescindere dal singolo reato, con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, le sanzioni anche relative al D.Lgs. 231/01, sono variate in questo modo:

Infortunio mortale avvenuto in questi contesti:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

h) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici […], da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

i) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.:

1. In relazione al delitto di cui all´articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell´articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.”

 Ovvero:

Sanzione pecuniaria compresa tra 258.000 euro e 1.549.000 euro

Sanzioni interdittive tra 3 mesi e 1 anno

Infortunio mortale in altri contesti:

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all´articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni  interdittive di cui all´articolo  9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

 Ovvero:

Sanzione pecuniaria compresa tra 64.500 euro e 774.500 euro

Sanzioni interdittive tra 3 mesi e 1 anno

Infortunio grave o gravissimo, comprese le malattie professionali:

3. In relazione al delitto di cui all´articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.

Ovvero:

Sanzione pecuniaria compresa tra 64.500 euro e 3847.250 euro.

Come poter arginare un rischio del genere?

Naturalmente, per evitare situazioni di questo genere, il modo migliore è evitare la commissione del reato. Purtroppo, a differenza dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 fino al 2007, trattandosi di reati colposi, pensare di eliminare il rischio è pressochè impossibile.

Per evitare che l’ente venga condannato pere responsbailità amministrativa, questo dovrà dimostrare:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell´articolo 5, comma 1, lettera a), l´ente non risponde se prova che:

   a) l´organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

    b) il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

   c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

    d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo di cui alla lettera b).

In sostanza, l’ente deve dotarsi di:

a) un modello organizzativo, ovvero di un sistema di procedure e strumenti atti ad evitare la commissione del reato;

b) nominare un Organismo di Vigilanza incaricato di controllare l’efficacia del modello di cui alla lettera a.

Modello di organizzazione

Il modello di organizzazione, per essere esimente rispetto alla responsabilità dell’ente, deve contenere:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l´attuazione delle decisioni dell´ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

 d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell´organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli;

 e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A queste indicazioni, già riportate all’interno del D.Lgs. 231/01, si aggiungono le previsioni specifiche riportate all’interno dell’articolo 30 de D.Lgs. 81/2008:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Come si vedi, il modello che va configurandosi non è prettamente un documento ma è un vero e proprio sistema di gestione.

Cosa c’entra la 45001 con la 231?

Come avrete avuto modo di apprezzare nel paragrafo precedente, il modello organizzativo, richiamato dall’articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 e dall’articolo 30 de D.Lgs. 81/2008, ha molte delle caratteristiche di un sistema di gestione:

Grazie ad un adeguato sistema di gestione, l’organizzazione può garantire:

a. il rispetto delle prescrizioni legali applicabili;

b. individuazione dei pericoli e valutazione strutturata dei rischi;

c. partecipazione dei lavoratori;

d. definizione di autorità con adeguati poteri;

e. analisi e controllo della formazione;

f. sistema di controllo sull’efficacia del sistema.

A questo, aggiungendo l’Organismo di Vigilanza e un sistema sanzionatorio, possiamo addivenire ad un vero e proprio modello organizzativo che, almeno per la parte inerente i reati legati alla sicurezza e salute dei lavoratori, può risultare esimente, fatto salvo, sempre, che il sistema non sia solo sulla carta ma sia “efficacemente attuato“.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *