D.G.R. Regione Piemonte sulla formazione dei lavoratori

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E’ stata approvata la D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) del 17/06/2013, n. 22-5962, intitolata: “Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle D.G.R. n. 49-3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006.”.

Prima di tutto, il campo di applicazione della Delibera:
1) Corsi di formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP;
2) Corsi di formazione e aggiornamento per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
3) Corsi di formazione e aggiornamento per lavoratori;
4) Corsi di formazione e aggiornamento per dirigenti e preposti;
5) Corsi di formazione e aggiornamento per addetti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
6) Corsi di formazione e aggiornamento per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi.

Ecco alcune indicazioni che possono risultare di particolare interesse, estratte dal documento:

1) vengono previsti modelli di attestato specifico, per ogni tipologia di corso;

2) viene ribadito che il soggetto organizzatore, ovvero colui che organizza l’attività senza necessariamente effettuarla, può anche essere direttamente il datore di lavoro, a meno che i requisiti previsti dal corso da organizzare non siano diversi (es. RSPP/ASPP, datore di lavoro, funi, ponteggi);

3) soggetto erogatore: è l’ente che realizzerà specificatamente il corso. Questi deve essere presente nell’elenco dei soggetti abilitati per lo specifico corso;

4) viene introdotto una sorta di elenco di soggetti abilitati per le tipologie di corso per le quali è richiesto l’accreditamento. In questi casi, l’ente comunica l’intenzione di essere iscritto a questo elenco al fine di essere oggetto di eventuali attività di monitoraggio;

5) per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, il soggetto formatore non deve richiedere un’autorizzazione purché i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ovvero 3 anni di esperienza (fino al 18/03/2014) o uno dei criteri di cui al D.M. 06/03/2014 (dopo il 18/03/2014). Rimane l’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici di cui viene allegato elenco (finalmente!). IMPORTANTE: la scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2013 per tutti coloro che sono stati formati prima dell’11/01/2007, mentre per coloro che sono stati formati dopo tale data ma prima dell’11/01/2012 (ovvero prima che entrassero in vigore gli Accordi) la scadenza è l’11/01/2017 a prescindere dall’effettiva data di avvenuta formazione. In buona sostanza, salvo gli attestati di formazione e l’albo dei soggetti erogatori, la Delibera non aggiunge nè toglie nulla alla normativa vigente.

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

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