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Con la circolare n. 45 del 30/11/2016, l’INAIL ricorda ai datori di lavoro le modalità di accesso al c.d. “cruscotto infortuni” dal quale poter avere la visione degli infortuni comunicati all’Istituto in via telematica e specifica se il sistema può essere reso accessibile agli RLS.

 

Il D.Lgs. 151/15, collegato al Jobs Act, ha anticipato la soppressione del registro infortuni al 23 dicembre 2015. Dopo tale data, l’unico strumento di registrazione degli infortuni strettamente obbligatorio è rappresentato dal portale dell’INAIL. Permane l’obbligo di tenuta del registro infortuni fino al 23 dicembre 2019 anche se non è più necessario registrare sopra gli infortuni che avvengono nel frattempo.

 

Cessando l’obbligo di registrazione degli infortuni sull’apposito registro, si è creata una situazione critica legata alla possibilità di visionare gli infortuni denunciati in via telematica. Per ovvia a questo, è stato creato il c.d. “cruscotto infortuni” ovvero una specifica sezione dei servizi online dell’Istituto, finalizzata a dare visibilità degli infortuni denunciati.

L’accesso alla sezione è permesso a:

  • datore di lavoro in possesso delle credenziali di accesso;
  • soggetto delegato dal datore di lavoro, generalmente il consulente del lavoro;
  • organismi di controllo per le attività di vigilanza.

 

Permane, tuttavia, l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di permettere all’RLS l’accesso ai dati degli infortuni, in accordo con quanto previsto all’art. 50 lettera e del D.Lgs. 81/2008

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

La Circolare specifica che gli RLS non sono soggetti autorizzati all’accesso alla sezione specifica dell’azienda, pertanto, il datore di lavoro deve individuare le modalità appropriate per adempiere agli obblighi sopra indicati.

 

Con l’occasione, Vi ricordiamo che, a far data dal 12 aprile 2017, sarà obbligatorio comunicare all’INAIL, anche gli infortuni inferiore a 3 giorni lavorativi, ai soli fini statitsici.

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