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Confindustria ha inviato agli iscritti una nota di commento sul D.L. 127 che introduce l’obbligo del certificato verde sul luogo di lavoro.
Riportiamo di seguito alcuni punti che riteniamo di particolare interesse.
Lo staff di AimSafe, In attesa delle linee guida ufficiali, sta procedendo con la creazione di una procedura operativa volta a regolamentare il controllo del certificato verde sul luogo di lavoro, inserendo anche strumenti operativi (cartellonistica, modelli di documenti ecc.) volti a permettervi di poter applicare l’obbligo nel modo più efficace.

In attesa del DPCM sul controllo del green pass nei luoghi di lavoro pubblici ai quali seguiranno delle linee guida per il settore privato, Vi segnaliamo il commento di Confindustria al D.L. 127/2021.
Il commento pone diversi punti interessanti che riassumiamo di seguito:
1. sono previste linee guida applicative che verranno emanate dopo le circolari applicative per il pubblico impiego;
2. sono soggetti al controllo del green pass tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale, che accedono al luogo di lavoro. Sono esclusi solamente coloro che accedono non per motivi di lavoro (esempio visitatori, familiari);
3. contratti di somministrazione: l’onere del controllo spetta all’utilizzatore ma, in caso di mancata erogazione del servizio per assenza del certificato, sull’agenzia ricade una responsabilità contrattuale;
4. le modalità con cui il datore di lavoro deciderà di controllare il green pass potranno anche non essere concordate con le parti sindacali o nell’ambito del Comitato ex art. 13 Protocollo d’intesa nè determina l’obbligo di aggiornamento del protocollo anticontagio in quanto trattasi di obbligo la cui applicazione o meno non è valutabile. Chiaramente, nulla osta ad integrare la procedura di controllo del green pass nel protocollo e concordare le modalità con il Comitato;
5. non è possibile accedere alla data di scadenza del green pass del lavoratore;
6. è necessario prevedere una modulistica probatoria da fornire all’addetto al controllo per la contestazione del mancato possesso del green pass riportante: strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass, identificazione del lavoratore, motivazioni fornite dal lavoratore, verifica della validità del green pass);
7. si ritiene che il datore di lavoro sia sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass;
8. la comunicazione al Prefetto di eventuali violazioni può essere fatta dal datore di lavoro in quanto primo responsabile del controllo;
9. il controllo a campione non risulta coerente con le finalità di prevenzione del rischioo di contagio;
10. un controllo randomico sul luogo di lavoro potrebbe provocare contestazioni a causa del differente trattamento sanzionatorio tra ci viene controllato all’ingresso (assenza ingiustificata) e chi allintenro (allontanamento dal luogo di lavoro e contestazione disciplinare);
11. il controllo del green pass è opportuno venga fatto da due persone per evitare contestazioni di comportamento non corretto;
12. la verifica negativa, deve comportare una tracciatura formale;
13. in caso di lavoro presso terzi, il controllo viene effettuato dal datore di lavoro presso il quale si reca il lavoratore. Il lavoratore deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro l’impossibilità di poter svolgere il lavoro qualora il green pass non fosse valido;
14. in caso di utilizzo di mezzi a lunga percorrenza, qualora al lavoratore fosse rifiutato l’accesso al mezzo per mancanza di green pass valido, il lavoratore deve segnalarlo immediatamente al proprio datore di lavoro. Questo elemento va comunicato ai lavoratori mediante ordine di servizio;
15. in caos i lavori a turni, è opportuno che il controllo dei certificati venga effettuato dal personale della vigilanza, se presente;
16. luogo di lavoro, salvo ulteriori indicazioni, va inteso in via estensiva a tutti i luoghi di comunità, quindi anche i luoghi di lavoro in esterno e i cantieri edili. La valutazione è in capo all’organizzazione in base alla tipologia di attività svolta;
17. è possibile utilizzare dispositivi automatici di lettura del green pass, collegati ai sistemi di rilevazione delle presenza, purchè non venga in alcun modo registrata alcuna informazione relativa al green pass;
18. l’onere economico del tampone, in sostituzione della vaccinazione, è a carico esclusivo del lavoratore in quanto destinatario dell’obbligo di possedere il certificato verde;
19. in caso di autotrasportatori, corrieri ecc. il controllo del certificato grava sia sul suo datore di lavoro che su quello presso il quale viene effettuato il prelievo o la consegna;
20. in caso di corsi di formazione, il controllo del certificato, oltre al datore di lavoro, è in capo anche alla struttura che eroga il corso. In caso di formazione a distanza non è richiesto il certificato verde;
21. è possibile richiedere anticipatamente al lavoratore se è già a conoscenza di condizioni che possano impedirgli di accedere al lavoro in un determinato periodo temporale;

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