Share Button

La CEI 11-27, famosa per l’individuazione dei famigerati PES/PAV, introduce anche altre figure specifiche legate all’impianto elettrico e ai lavori da svolgere su di esso:
URI: Unità Responsabile dell’Impianto
RI: responsabile dell’impianto
URL: Unità Responsabile dei Lavori
PL: Persona incaricata della conduzione del Lavoro
Scopriamo insieme chi sono e quali compiti svolgono.

URI (3.2.1.) Unità Responsabile dell’Impianto
E’ l’Unità (intesa come gruppo di persone o funziona aziendale) designata della responsabilità complessiva dell’impianto per garantire che l’esercizio dello stesso avvenga in condizioni di sicurezza. Questo viene realizzato mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Il ruolo, può essere svolto dal proprietario, dall’utilizzatore o da una specifica persona designata (es, manutentore elettrico o azienda di manutenzione esterna). E’ anche possibile affidare singoli compiti ad altre persone.
L’URI pianifica e programma i lavori da eseguire. La URI, se coincide con il RI, deve essere PES.

RI (3.2.2.) Responsabile dell’Impianto
Persona responsabile della sicurezza dell’impianto elettrico durante il lavoro. E’ sempre individuato da URI in occasione di lavori elettrici sull’impianto. Deve essere delegato come RI da URI solo se i compiti sono svolti da persone esterne all’azienda o al servizio a cui è assegnato il compito di URI. A questo, competono le seguenti attività:
a) predisposizione dei piani di lavoro;
b) condivisione delle modalità di esecuzione del lavoro con l’URL;
c) ha funzione di collegamento tra la URL e/o PL e le altre funzioni impegnate nel lavoro;
d) messa in atto (eventualmente con delega scritta ad altra persona PES o PAV) delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dell’impianto prima del lavoro;
e) messa in atto dei provvedimenti necessari per evitare richiusure intempestive, apposizione di terre nei punti di sezionamento e di cartelli indicatori;
f) individuazione e contenimento della zona di lavoro;
g) mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l’intera durata del lavoro;
h) consegna dell’impianto e dell’autorizzazione all’inizio del lavoro;
i) ricevimento dell’impianto a conclusione del lavoro per il ripristino del normale funzionamento;
l) riconsegna dell’impianto alla URI.
In sostanza, RI è la persona incaricata da URI di pianificare il lavoro coordinandosi con i soggetti incaricati della sua esecuzione.

URL (3.2.3.) Unità Responsabile dei Lavori
Unità (o Persona ) cui è assegnato l’incarico di effettuare il lavoro elettrico previsto. La responsabilità dell’impianto rimane in capo al responsabile dell’Unità. A lui spetta:
a) verificare preliminarmente e condividendo con RI la scelta delle modalità di esecuzione del lavoro anche mediante sopralluogo;
b) eventuale redazione del Piano di intervento;
c) individuazione del PL e degli addetti all’esecuzione del lavoro;
d) organizzazione dell’attività degli operatori;
e) verifica che siano disponibili le procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi necessari per la corretta realizzazione dell’attività;
f) verifica la formazione e idoneità degli operatori incaricati del lavoro.

PL (3.2.4) Persona preposta ai Lavori
Persona a cui è stata assegnata la responsabilità del coordinamento operativo del lavoro; possiede un’approfondita esperienza sugli impianti elettrici. Il PL deve essere riconosciuto quale PES.
A lui spettano questi compiti:
a) recepimento dell’eventuale Piano di intervento, proponendo eventuali modifiche e/o integrazioni;
b) esecuzione dei lavori nel rispetto dei contenuti dell’eventuale Piano di intervento;
c) presa in carico dell’impianto e riconsegna alla fine dei lavori;
d) in caso di lavori fuori tensione, verifica l’assenza di tensione e, quando richiesto, dell’installazione della messa a terra e in cortocircuito sul posto di lavoro;
e) quando previste, adotta le procedure per i lavori in prossimità di parti attive;
f) verifica, sia all’inizio del lavoro che durante le fasi di esecuzione, la presenza e mantenimento delle condizioni indicate nell’eventuale Piano d’intervento;
g) assegna i compiti ai diversi operatori;
h) illustra gli obiettivi del lavoro e dei compiti, coadiuvato, se necessario, da liste di controllo;
i) vigilanza sul comportamento dei lavoratori, anche riguardo l’uso di attrezzature e DPI;
l) si interfaccia con RI e con altre figure interessate;
m) prede decisioni riguardanti l’inizio, la continuazione, l’eventuale sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, considerando le condizioni atmosferiche.

16 comments

  1. anna

    Rispondi

    Buongiorno, che responsabilità civili/penali ricadono su un Turnista elettrico (PL) al quale viene delegato il ruolo R.I. durante l’assenza del R.I. titolare, ad esempio in turno notturno etc…
    Il turnista elettrico può richiedere cambio di mansione e un riconoscimento economico per questa delega momentanea a R.i.?
    Grazie

    • Rispondi

      Buongiorno,

      essendo una figura normata a livello di normativa tecnica e non obbligatoria, le responsabilità sono quelle ascrivibili alle norme generali quali codice penale e civile. Per quanto concerne i compensi, questo rientra nella contrattazione tra datore di lavoro e operatore.

      Grazie,
      Fabio Rosito

      • anna

        Rispondi

        La ringrazio per la celere risposta, pertanto le responsabilità potrebbero essere simili a quelle individuate nel DGLS 81 per la figura del preposto?
        Grazie

        • Rispondi

          Le responsabilità del preposto sono correlate alla vigilanza sul comportamento dei lavoratori subordinati.
          In questo caso vedrei l’applicazione generale del codice civile e penale e dell’articolo 20 comma 2 lettera e 81/08 come mero lavoratore.

  2. Luca

    Rispondi

    Buongiorno Ingegnere,

    ritiene possibile l’attribuzione del ruolo di RI ad un insieme di tecnici contemporaneamente, facenti parte di un gruppo di manutentori, che operano in un impianto di proprietà di un terzo Committente?
    La catena di delega sarebbe la seguente:
    Il committente URI delega al datore di lavoro dell’appaltatore il ruolo di designazione del RI
    Il datore di lavoro delega tutti i tecnici (ovviamente abilitati e competenti) a svolgere il ruolo di RI sull’impianto del committente.

    E’ possibile inoltre che una cabina elettrica presenti un RI per una parte di essa (del Cliente finale), e un RI per un’altra parte (nel caso, un interruttore)? in caso di manutenzione a questi elementi, come si potrebbero coordinare queste due figure?

    • admin

      Rispondi

      Assegnare il medesimo ruolo a diverse persone è sempre un rischio legato al fatto che, in caso di disaccordo, chi ne risponde delle mancanze dell’altro?
      Anche la parcellizzazione delle responsabilità su parti diverse dell’impianto connesse però tra di loro possa creare situazioni spiacevoli qualora la mancanza di uno generi danni sul tratto di impianto gestito da un altro.

  3. Christian

    Rispondi

    Buonasera,
    Avrei 2 domande, mi è stato detto dal mio capo, che facendo questo corso non implica nessuna responsabilità, è solo una possibilità per migliorarsi in futuro, in quanto se non si viene nominati il problema decade è vero?

    Altra domanda
    Se ipoteticamente, nemmeno per un sopralluogo il mio capo non si presenta, e mi fa gestire la lavorazione con tutti i rischi del caso, e succedesse qualcosa di chi sarebbe la responsabilita?
    credo che in automatico ricada su di me? se per cortesia avesse tempo per rispondere glie ne sarei molto grato

    • Rispondi

      Buongiorno,

      la responsabilità delle persone è definita dal Codice Civile, per la parte risarcitoria, e Codice Penale per la parte penalistica.
      Nel caso del luogo di lavoro, abbiamo la definizione di profili di responsabilità specifica se uno, nella fattispecie della situazione nella quale si è verificato l’evento, ricopriva il ruolo di:
      1. semplice lavoratore, quindi si applica l’articolo 20;
      2. preposto, quindi articolo 19;
      3. dirigente, articolo 18.
      Si consideri che, in accordo con l’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008, la definizione della funzione tra 1, 2 e 3 non necessariamente è da ricollegarsi ad una nomina.

      Il consiglio che posso darLe è di dare sempre evidenza al datore di lavoro delle attività svolte, di non prendere decisioni autonome su materie non di Sua competenza e di richiedere una definizione formale della Sua mansione, con annessi compiti e responsabilità.

      Visto che la situazione può essere anche molto specifica, consiglio di contattare anche il Suo RSPP.

  4. Enrico

    Rispondi

    Buongiorno ingegnere,
    ho un dubbio nell’interpretazione del ruolo dell’URI su un impianto complesso (8 cabine MT, decine di quadri generali in BT, etc. il tutto alimentato in AT).
    Più nello specifico, si tratta di impianti consegnati formalmente dal committente al manutentore, il quale li conduce e li manutenziona e che, le eventuali altre ditte che gestiscono porzioni di impianto (esempio: impianto estinzione incendio), oppure (sotto la responsabilità del committente) la postazione di lavoro e/o un elaboratore elettronico, etc., sono tutti utenti che sono alimentati da una parte di impianto gestito dal manutentore.
    Il dubbio è: la figura dell’URI deve essere del committente o deve essere individuata dallo stesso manutentore (se lo ritiene necessario) che all’interno del “pacchetto” impianti che gli è stato consegnato ha diverse tipologie tecnologiche di apparecchiature?
    Spero di essere stato chiaro e la ringrazio per l’eventuale commento.
    Cordiali saluti

  5. admin

    Rispondi

    Buongiorno,

    consideriamo sempre che la CEI 11-27 non è una norma obbligatoria ma volontaria che ci aiuta a gestire al meglio i processi, anche organizzativi, legati ai lavori elettrici. Pertanto, la risposta che sto per dare funziona qualora permetta ai processi di svolgersi correttamente.
    Dalla descrizione indicata, mi viene da dire che l’URI sia da identificarsi nel responsabile della manutenzione ma, per togliersi qualsiasi dubbio, potrebbe essere utile esplicitarlo nella lettera di incarico.

    A presto,
    Fabio Rosito

  6. matteomtr@libero.it

    Rispondi

    Buona sera ingegnere,
    la figura di URI, può essere subdelegata ad un impresa affidataria, la quale nomina ad un impresa esecutrice la figura di RI, tramite un mero scambio di mail, senza alcuna consegna dell’impianto?
    La ringrazio
    Crdiali saluti

    • Rispondi

      L’URI può essere assolutamente svolta da un’azienda esterna.
      Sulla consegna tramite mail, se si tratta di un impianto noto, non vedo problemi se fosse un impianto nuovo direi che potrebbe non essere tanto funzionale.

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *