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;”Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, la normativa prevede l’istituzione di una cartella sanitaria, ovvero di un sistema documentale di raccolta di tutti i dati sanitari che il medico competente, in occasione delle visite, ha archiviato nel processo finalizzato alla verifica dell’idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione loro assegnata.
Una delle modifiche introdotte alla materia dal D.Lgs. 81/2008 riguarda l’obbligo della consegna, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio. Questa previsione normativa, è stata inserita per far sì che la cartella raccolga la storia intera del lavoratore dal punto di vista sanitario e permetta al medico in fase di visita preventiva, di dover ripartire da zero.
I riferimenti normativi riguardante questo obbligo prevedono:
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Art. 25 Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Da quanto sopra, si evince che:
1) il datore di lavoro deve istituire una procedura che preveda la comunicazione al medico competente di tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro;
2) il medico competente deve attrezzarsi per fare in modo che, al momento della cessazione del rapporto, possa effettuare una copia della cartella e consegnarla al lavoratore.

Si ricorda che, tra gli obblighi di cui all’art. 18 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, vi è anche il controllo circa il rispetto delle norme da parte del medico competente.

Per quanto concerne le sanzioni:
Per il datore di lavoro e dirigente che non comunicano al medico la cessazione del rapporto di lavoro la sanzione amministrativa prevista va da 548,00 a 1.972.80 euro;
Per il medico competente che non fornisce al lavoratore, alla dimissione, copia della cartella sanitaria l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro;
Per il datore di lavoro che non si assicura che il medico adempia all’obbligo di consegna della cartella sanitaria, è prevista ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

La verifica da parte del datore di lavoro circa l’adempimento dell’obbligo di consegna della cartella può avvenire, ad esempio, in occasione della riunione periodica mediante intervista del medico stesso e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.”

79 comments

  1. Elisa

    Rispondi

    Salve
    Vorrei sapere in merito alla copia della cartella sanitaria di rischio alla cessazione, se essa riguarda la cartella in sé e per se con tutto ció che il medico competente ha annotato sopra o anche i suoi vari allegati, compresa documentazione prodotta dallo stesso dipendente.

    Grazie in anticipo

    • admin

      Rispondi

      La cartella sanitaria è composta da tutti i documenti in essa contenuta a prescindere dall’origine. L’obiettivo è permettere ai medici competenti delle aziende che assumono un lavoratore, di poter visionare la storia sanitaria del lavoratore ed esprimere un giudizio fondato circa l’idoneità o meno dello stesso lavoratore di poter svolgere una determinata mansione.

    • Raffaele

      Rispondi

      Vorrei sapere se dopo aver avuto una visita annuale sul lavoro esito con preiscrizione cosa devo fare facendo una visita del mio medico di famiglia e portare dei documenti almefico del lavoro

      • Rispondi

        Buongiorno,

        a fronte di una idoneità con prescrizioni/limitazioni, il lavoratore potrà continuare a svolgere la mansione assegnata purchè adotti le misure indicate all’interno dell’idoneità stessa.
        Il datore di lavoro dovrà anch’egli tenerne conto nella definizione dei compiti e delle modalità di lavoro.
        Qualora Lei non sia d’accordo con quelle prescrizioni potrà fare ricorso avverso il giudizio del medico.

  2. ALESSANDRA ZAGNI

    Rispondi

    BUONGIORNO, chiedo questa informazione.
    Per quei dipendenti sottoposti a sorveglianza specifica relativa alla saldatura, in caso di dimissioni la comunicazione delle stesse deve essere fatta anche all’ USL ?

  3. Rispondi

    No, nessuna comunicazione è necessaria in caso di dimissione. Solo nel caso di esposizione a cancerogeni, è previsto l’invio della cartella all’INAIL (ex ISPESL).
    Ho inteso correttamente la Sua domanda?

  4. pietro

    Rispondi

    buon giorno sono stato licenziato il 21-06 2017 e il 5 agosto 2017 mi e arrivata una raccomandata dal’azienda dove mi intima alla visita medica da fare il 30-08-2017… oltretutto a pavia …io abito a chivasso (to) e svogevo la mia mansione lavorativa a volpiano(to) nel trasporto di carburanti….. sono obbligato a farla? se si devo andare a pavia a mie spese? grazie …

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      essendo stato esposto ad agenti chimici cancerogeni e un rischio chimico sicuramente non irrilevante, si applica la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, è previsto che la visita medica non abbia alcun onere per il lavoratore in base all’art. 15 comma 2 D.Lgs. 81/2008:
      “2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.”.
      Quanto sopra, è stato ribadito dall’Interpello 14/2016 del 25 ottobre 2016.
      Il fatto che Lei non sia più in forza all’azienda fa sì che la visita medica non possa più essere fatta in quanto deve svolgersi in orario di lavoro.

      Spero di averLe risposto e Le facciamo i nostri migliori auguri di trovare la più presto un posto di lavoro.

  5. Mirko

    Rispondi

    Buongiorno,
    Volevo chiederle se le risulta che la consegna della copia di questo documento alla cessazione del rapporto di lavoro debba essere fatta dietro pagamento di una cifra da parte del lavoratore, oppure se è gratuita.

    Grazie e buona giornata,
    Saluti

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      la consegna deve avvenire gratuitamente in accordo con quanto previsto all’articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 81/2008:
      2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
      comportare oneri finanziari per i lavoratori.

    • Paolo

      Rispondi

      Salve, il mio ex datore di lavoro mi ha contattato per andare a ritirare la cartella medica.
      Non vorrei dover prendere dei permessi per andarla a ritirare, ho chiesto se me la potevano spedire e han risposto di no, perché serve la mia firma.
      Davvero non possono spedirmela? Se non la ritiro cosa rischio?

      Grazie

      • Rispondi

        Buonasera,

        consideri che la consegna di copia della cartella è un obbligo a carico del medico competente, quindi, se dovesse decidere di non ritirarle, non ci sarebbero rischi per Lei.
        Può richiedere la consegna con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante corriere in modo che si possa certificare la consegna.
        Ricordo sempre che, in base all’articolo 15 comma 2, la sicurezza non deve avere alcun onere per i lavoratori, comprese le spese di trasferimento per andare a ritirare copia della cartella.

  6. Giuliano

    Rispondi

    Buongiorno ho dato le dimissioni e la azienda mi ha fatto sapere che devo andare a fare la visita obbligatoria dal loro medico x fine rapporto di lavoro. L ambulatorio è a 25 km e devo andare con il mio mezzo. Le ore impegnate x viaggio e visita vengono retribuite dall azienda ? Grazie.

    • admin

      Rispondi

      La visita medica deve essere fatta in orario di lavoro e sebza alcun onere per il lavoratore. Quindi, le ore di trasferimento, a meno che il CCNL applicato non prevedano diversamente, devono essere retribuite così come qualsiasi onere sostenuto dal lavoratore per la visita.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  7. Salvatore

    Rispondi

    Buon giorno vorrei sapere se al momento della visita per pensione, il medico competente può far firmare al dipendente uno stampato che non farà ricorso!
    La ringrazio(dipendente pubblico azienda sanitaria)

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      Ritengo che non sia possibile impedire ad una persona di poter “utilizzare” un diritto sancito da una norma. Penso, però, che un avvocato possa darle una risposta più esaustiva.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  8. Adil

    Rispondi

    Boungiorno. Scusate ho avuto à maggio un infortunio solo Che l’inail non mi ha accettato infortunio ho un appuntamento con la medicina lavoro mi servirebbe copia visita Di idoneita lavorativa à chi devo rivolgermi adesso visto Che il contratto e finito à giugno. Grazie

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      l’idoneità sanitaria viene consegnata all’azienda e al lavoratore. Prevedibilmente, il medico competente della Sua precedente azienda ne avrà copia. Le ricordo che, essendo terminato il contratto, ha diritto di ricevere copia di tutta la documentazione sanitaria tra cui il contenuto della cartella sanitaria e le relative idoneità.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  9. Giulia

    Rispondi

    Buonasera, ho lavorato per tre mesi presso un’ azienda Ospedaliera con contratto a tempo determinato, ora a distanza di mesi ho vinto un concorso pubblico e mi si richiede la cartella sanitaria di provenienza. L’azienda presso cui ho lavorato in precedenza mi risponde che la copia della suddetta cartella non posso averla in quanto non sto andando in pensione. Come posso procedere? È la verità? Grazie..

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno, come ha potuto leggere nell’articolo, si tratta di obblighi di legge sanciti dalla normativa, quindi, in caso l’azienda non provveda, ci sono due possibilità:
      1) contattare il medico competente precedente per avere copia della cartella;
      2) denunciare all’ASL competente per territorio il rifiuto dell’azienda a fornire copia della cartella.

  10. Fede

    Rispondi

    Buongiorno,
    il dipendente può richiedere copia della cartella clinica senza essere licenziato, ossia durante il periodo lavorativo?

    • admin

      Rispondi

      Sì, in base all’articolo 25 comma 1 lettera h
      h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
      Spesso, i medici allegano in busta chiusa copia dell’idoneità e dei risultati delle visite specialistiche

  11. Fabrizio

    Rispondi

    Buonasera,
    se l’azienda dove si è prestato servizio non avesse fatto svolgere le visite mediche ogni anno, contravvenendo gli obblghi di legge, qual’è l’organo competetnte per il controllo? Inoltre se a distanza di un anno dalla cessazione di lavoro il dipendente, sotto richiesta non avesse ancora ricevuto la copia della documentazione sanitaria, cosa dovrebbe fare?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      1) il soggetto incaricato dei controlli in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ad eccezione dell’antincendio, è l’ASL competente per territorio. Potrà fare esposto direttamente a loro, tanto non avrà neanche remore per possibili ritorsioni non essendo più un loro lavoratore;
      2) la sanzione per la mancata consegna della cartella sanitaria è verso il medico competente ed è pari a “arresto fino a un mese o ammenda da 223,36 a 893,46 euro”. Nel caso in cui fosse stato il datore di lavoro a non avvertire il medico della cessazione del rapporto, la sanzione a carico del atore di lavoro sarebbe pari a “sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro”.

  12. Lina

    Rispondi

    Buongiorno.
    Vi chiedo gentilmente alcune informazioni relative alla visita medica di fine rapporto lavorativo.
    L’azienda interessata al quesito è uno studio d’ingegneria per opere civili e industriali, con organico costituito da videoterminalisti e tecnici che rivestono ruolo di direttori lavori e coordinatori sicurezza in ambienti interni ed esterni, presidiati e non, punti vendita carburanti, compresa attività di supervisione e vigilanza durante lavori in serbatoi interrati (con divieto d’ingresso per i tecnici nell’ambiente confinato) e cantieri di manutenzione impianti distribuzione gas naturale (comprese le cabine di regolazione e misura).
    Attualmente l’azienda, in caso di dimissioni del lavoratore, qualora le condizioni di salute psico-fisiche facciano presupporre una possibile malattia professionale, provvede a richiedere una visita medica alla conclusione del rapporto di lavoro.
    -Può l’azienda, a tutela sua e del lavoratore, stabilire come regola interna la visita medica a fine rapporto lavorativo, sempre, nonostante non rientri nella casistica in cui la legge ne prevede l’obbligo (specificando che vale per tutti coloro che sono stati esposti a rischi di malattia professionale, es. ernia del disco…o altro connesso con le mansioni)?
    -Può includere tale procedura nel contratto d’assunzione?
    -Il medico Competente dell’azienda in questione può alla consegna della cartella sanitaria del lavoratore uscente, chiudere la cartella con la visita di fine rapporto?
    Grazie

    • Rispondi

      Buongiorno,

      l’articolo 41 comma 2 lettera e prevede che la visita medica alla cessazione del rapporto sia possibile solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
      Pertanto, non si ritiene che questa sia attivabile a discrezione del medico competente o, peggio ancora, del datore di lavoro, ma solo nei casi in cui questa sia espressamente richiamata dalla normativa:
      – esposizione ad agenti chimici art. 229 comma 2 lettera c;
      – esposizione ad amianto art. 259 comma 2.
      La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro è volta a valutare la situazione del lavoratore rispetto all’esposizione ai singoli agenti e, contestualmente, fornire ai lavoratori informazioni circa i controlli a cui sottoporsi anche dopo la cessazione dell’esposizione.

      Per quanto concerne il caso specifico, ritengo che la sorveglianza sanitaria sia indirizzata sui rischi legati all’uso di attrezzature munite di videoterminali. In questi casi, i rischi indagati sono:
      1) stato della vista nei confronti dell’affaticamento visivo. Gli effetti sulla vista dell’utilizzo delle attrezzature munite di videoterminali, anche detta astenopia, scompaiono una volta cessata l’esposizione al rischio. Pertanto, la visita di fine rapporto non determinerebbe una tutela particolare;
      2) condizioni legate alla postura (rachide) e del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: nel caso dei videoterminalisti, a questo rischio è generalmente associata solo un’anamnesi e non visite specialistiche o strumentali tranne che in casi di sospetta patologia. Stanti le condizioni sopra descritte, al visita di fine rapporto, non determinerebbe una tutela maggiore per il datore di lavoro.
      Concludendo, nei casi proposti, è opinione dello scrivente, che non sia applicabile la visita medica di fine rapporto. Tuttavia, si rimanda al giudizio del medico in merito, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

  13. Rispondi

    Buon giorno, so o andata via il 30/11/2018,mi hanno mandata una raccomandata per una visita di fine rapporto. Posso rifiutarmi se non sono rimborsata o sono obbligata a farla?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      sottoporsi alla visita medica è un obbligo del lavoratore, il cui rifiuto è sanzionabile in base all’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008.
      Poichè la sicurezza non deve presentare oneri finanziari per il lavoratore e deve essere svolta in orario di lavoro, le ore di trasferimento, la durata della visita e qualsiasi spesa Lei dovesse sostenere per effettuare la visita le dovranno essere pagate.
      In caso questo non avvenisse, potrà fare denuncia alle autorità competenti quali l’ASL competente per territorio.
      La rimando alla lettura dell’Interpello 14 del 25/10/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che richiama proprio i succitati principi.

      Grazie per il contatto,
      Fabio Rosito

  14. Giuseppe Cervi

    Rispondi

    Buongiorno, ho un quesito da sottoporvi:
    ho dato da poco le dimissioni (con il dovuto preavviso), la visita medica d’idoneità scadrà in questi giorni, quindi per oltre 2 mesi dovrei lavorare senza idoneità. Il datore di lavoro non mi ha ancora comunicato nulla. A chi mi posso rivolgere? Sono obbligati a farmi fare la visita benchè io sia dimissionario?
    Grazie.

    • Rispondi

      Buongiorno,

      il rispetto delle scadenze delle visite mediche è imposto dall’articolo 18 comma 1 lettera g del D.Lgs. 81/2008, che prevede:
      “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”
      Il mancato rispetto della prescrizione di cui sopra, prevede una sanziona pari a ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro.
      L’ente incaricato del controllo delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è l’ASL.

  15. Alessandra

    Rispondi

    Salve, non riesco a recuperare bonariamente la mia cartella sanitaria… il mio ex datore di lavoro si fa sempre negare. Ne avrei bisogno per fare una domanda di invalidità/malattia professionale.
    Non conosco il nome del medico competente e non so come rintracciarlo… a chi potrei rivolgermi? L’azienda è stata chiusa e il commercialista dice di non conoscere il nome del medico competente. È possibile? Cosa posso fare?
    Grazie per l’attenzione.
    Alessandra

  16. Maria

    Rispondi

    Buonasera,
    Vorrei chiedere una informazione. In caso di decesso (avvenuto fuori dall’ambito lavorativo) i familiari più prossimi al defunto es. La moglie potrebbe richiedere al datore di lavoro del marito defunto copia della cartella clinica di rischio? E il datore di lavoro è obbligato a consegnarla? Grazie per la risposta

    • Rispondi

      Buongiorno,

      Il D.Lgs. 81/08 non prevede questo obbligo, quindi penso dipenda molto dalla disponibilità dell’azienda. Rimane da capire le implicazioni in materia di privacy. Consiglierei di contattare un legale per quanto concerne una cosa del genere.

      Consideri che si tratta di cartella sanitaria e non clinica. La sostanziale differenza è che la cartella sanitaria riporta solo anamnesi e valutazioni strumentali legate al rischio lavorativi. Ad esempio, nel caso di un videoterminalista, la documentazione sarà prettamente legata alla vista.

      Mi dispiace non poterle essere di maggiore aiuto.

      • Maria

        Rispondi

        Buongiorno
        La ringrazio per l’informazione. Purtroppo per il tipo di lavoro che svolgeva mio marito non so cosa poteva essere obbligatorio che facesse. Lui lavorava sia in ufficio come videoterminalista che fuori con trasferte in Italia ma soprattutto all’estero in paesi oltreoceano come India, Cina, Malesia, Vietnam, e in Europa come Polonia, Romania etc. O paesi Arabi presso clienti del tipo acciaierie dove seguiva direttamente in acciaieria il lavoro inerente al tipo di prodotto che vendeva e testava sul posto . Io a parte il casco, gli occhiali di plastica le scarpe e una tuta guanti non gli ho mai sentito dire che facesse altro. Per questo volevo sapere se l’azienda fosse tenuta a dover far fare specifiche visite mediche o addirittura vaccini considerando i posti dove andava ed anche frequentemente. Grazie per la risposta.

        • Rispondi

          A comandare è il protocollo sanitario redatto dal medico competente in base alla valutazione dei rischi lavorativi.
          Potrebbe provare a chiedere all’azienda copia della cartella sanitaria e se gliela danno bene, altrimenti valutare con un legale se ci sono margini.
          Però non troverà molte informazioni all’interno in quanto sono visite esclusivamente finalizzate alla verifica delle condizioni di salute correlate al lavoro e non possono diventare degli screening come succede invece in caso di ricovero ospedaliero.

          Buona giornata

  17. Admin

    Rispondi

    Salve
    Mi sono da poco licenziato santo il dovuto preavviso,prima di abbandonare definitivamente il mio posto di lavoro ho più volte fatto richiesta di ottenere la mia cartella medica e i corsi della sicurezza fatti presso l’azienda ma senza alcuna risposta positiva da parte dell’azienda.
    Ora a distanza di alcune settimane il nuovo lavoro dove sono stato assunto mi richiede la cartella medica di provenienza cioè del precedente lavoro ma contattando azienda mi danno sempre risposte negative.
    Arrivato a questo punto cosa posso fare?

    • Rispondi

      Buongiorno,

      il medico competente è tenuto alla consegna della copia della cartella in virtù dell’articolo 25 comma 1 lettera e. Consiglierei di inviare una richiesta direttamente a lui che è il soggetto obbligato. In caso di mancata risposta potrà fare un esposto all’ASL oppure fare denuncia ai carabinieri, essendo una comportamento con rilevanza penale.
      Per quanto riguarda gli attestati, il tema è decisamente più complesso e articolato. Il D.Lgs. 81/2008 non ha previsto l’obbligo della consegna degli attestati in quanto era previsto il libretto formativo del cittadino che, però, non è mi stato attivato. Alcuni utilizzano le prescrizioni in materia di privacy che prevedono che una persona abbia diritto di ricevere copia, su richiesta, di tutti i documenti riportanti i suoi dati. Forse, visto che il guadagno non è Suo ma dell’azienda per cui andrà a lavorare, dovrebbe chiedere a loro di insistere, eventualmente per vie legali, alla consegna della documentazione.
      Detto questo, il costo di tutto questo potrebbe essere molto superiore al costo di farLe frequentare nuovamente i corsi di formazione.

      Arrivederci,
      Fabio Rosito

  18. Rispondi

    Buongiorno,
    mio marito terminerà il rapporto di lavoro in azienda a fine agosto.
    L’azienda a voce ha manifestato l’intenzione di effettuare un rinnovo del contratto di altri 6 mesi, ma tuttavia ha fissato la visita medica di cessazione rapporto qualche giorno prima la scadenza di questo primo contratto.
    La visita medica di cessazione è obbligatoria anche se ci sarà un rinnovo di contratto?
    Grazie

    • Rispondi

      Buongiorno,

      la visita alla cessazione del rapporto di lavoro è legata al fatto che cessa una determinata esposizione al rischio e, quindi, il medico competente vuole verificare lo stato di salute prima della fine del rapporto e, contestualmente, dare indicazioni su eventuali analisi da effettuare anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro in quanto alcuni prodotti chimici potrebbero mostrare i loro effetti anche dopo il periodo di esposizione.
      Detto questo, ritengo superflua la visita di fine rapporto qualora sia già previsto il rinnovo. Tuttavia, è obbligo del lavoratore sottoporsi ai controlli sanitari. Se ritiene che siano illeciti, può fare esposto all’ASL competente per territorio, ma solo dopo il rinnovo del contratto.

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      Le chiedo scusa per il ritardo nella risposta, ma non era arrivata la notifica di un nuovo commento.
      Per quanto concerne la Sua domanda, la visita medica è alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di rinnovo, non è prevista.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  19. Rispondi

    Ho fatto da poco tutte le visite mediche per l’azienda in cui lavoro. Volevo sapere se posso richiedere una copia dei risultati al mio datore di lavoro o potrò visionarli solo alla cessazione del rapporto di lavoro?
    Grazie anticipatamente.

  20. Alessandro

    Rispondi

    Salve, mi sono licenziato a Dicembre 2018. Adesso in seguito a malattia professionale l’Inail mi chiede la cartella sanitaria delle visite mediche fatte in azienda. Premetto che non vorrei contattare il mio ex datore di lavoro. A chi posso rivolgermi? Grazie!

    • Rispondi

      Se al tempo non Le hanno consegnato la cartella sanitaria, può provare a contattare il medico competente. Solo che le cartelle sanitarie dei lavoratori cessati sono custodite dal datore di lavoro

      • Alessandro Schifano

        Rispondi

        Grazie per la risposta. Ma se alla fine del 2018 data del licenziamento non mi è stata consegnata la cartella sanitaria, hanno infranto la legge? E, in caso affermativo, chi ne risponde? Grazie

      • Alessandro

        Rispondi

        Licenziato a Dicembre 2018 non mi è stata consegnata la cartella sanitaria. Hanno infranto la legge? E, se affermativo, chi ne risponde il medico o il datore di lavoro? Grazie!

        • Rispondi

          Buongiorno,

          come avrà letto nell’articolo, l’obbligo di consegna della copia della cartella sanitaria è in carico al medico. Pertanto, se vuole recuperarla, deve chiederlo a lui come, se vuole segnalare il mancato rispetto dell’obbligo, la denuncia andrà fatta nei confronti del medico.
          Questi, se non ha ricevuto notizia della cessazione, a sua volta, potrà denunciare il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione.

          Grazie,
          Fabio

  21. Lucia Licia

    Rispondi

    Salve, vorrei capire, da chi viene sanzionato il datore di lavoro pubblico che non ha provveduto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro di comunicare al medico competente la cessazione, di consegnare la cartella sanitaria al dipendente ed informare per la conservazione?

  22. Giuseppe

    Rispondi

    Buongiorno, a settembre 2020 raggiungo i requisiti per la pensione di vecchiaia ed ho già ricevuto , con raccomandata postale, la copia della cartella sanitaria, rientra nella norma riceverla mentre si è ancora in servizio? Posso richiedere un’altra visita prima della pensione?
    Saluti.
    Giuseppe

    • Rispondi

      Buongiorno,

      la norma permette al lavoratore di richiedere una visita medica straordinaria. Il medico potrà effettuarla o rifiutarla. Qualora Lei sia esposto a rischio chimico non basso per la sicurezza o non irrilevante per la salute, o ad un rischio cancerogeno, dovrebbe essere sottoposto a visita medica di fine rapporto.

  23. Paolo

    Rispondi

    Buonasera,
    ho cessato il rapporto di lavoro quasi due anni fa ma ad oggi, nonostante le richieste all’ex datore di lavoro, non ho ancora ricevuto la mia cartella sanitaria. Ho contattato l’ASL territoriale di competenza che si è limitata a suggerirmi di farmi dare dal datore di lavoro il contatto del medico del lavoro (che tra l’altro è variato dopo la mia cessazione). Cosa posso fare senza dover ricorrere ad un legale che comporterebbe delle spese?
    Grazie
    Paolo

  24. Paolo

    Rispondi

    Buongiorno Il mio lavoro addetto meccanico riparazioni autocarri è terminato per mancanza di rinnovo del contratto.
    Siccome ho un’ ernia del disco, alcune calcificazioni alla spalla destra e sinistra Inoltre durante tutti questi anni di lavoro Ho subito un calo dell’udito con Acufeni notturni e giornalieri tutto questo dovuto alla presenza in officina, avevo pensato di fare la richiesta di malattia professionale, la visita di fine rapporto imposta da mio ex datore di lavoro tra l’altro dopo 20 giorni dalla fine del lavoro, può essere finalizzata a limitare questa mia richiesta che intendo fare e il datore di lavoro conosce?
    Se vado a questa visita di fine rapporto di lavoro devo dire tutte queste mie problematiche?
    e se non voglio fare la visita di fine rapporto di lavoro a cosa vado incontro?
    Mi consiglia di farla la visita o di non farla?
    Devo fare prima la domanda di malattia professionale e poi la visita oppure non importa?
    Grazie mille per le sue risposte.

    • Rispondi

      Buongiorno,

      la denuncia di malattia professionale non la può fare Lei ma la deve fare obbligatoriamente un medico.
      La visita di fine lavoro non può in alcun modo impedirle in futuro di esserLe riconosciuta una malattia professionale, stanti le condizioni patologiche e fatta salva l’individuazione del nesso eziologico (causa-effetto) con il lavoro svolto. Naturalmente, nel corso delle passate visite mediche avrà già segnalato le Sue patologie per dimostrare una malattia venutasi a creare durante il periodo di assunzione.
      Sottoporsi ai controlli sanitari è un obbligo del lavoratore in base all’articolo 20 D.Lgs. 81/2008 e non sottoporsi ad essa potrebbe essere usata dal datore di lavoro per “difendersi” in caso di riconoscimento della patologia. C’è poi il tema di come corrisponderLe il tempo che Lei dedicherà ad andare a effettuare la visita visto che non lavora più per il Suo datore di lavoro. Qui potrebbe aiutarLa un consulente del lavoro.
      Il mio consiglio è di andare quanto prima a sottoporsi a controlli specifici sulle patologie indicate e portarle al proprio medico segnalando che, secondo Lei, hanno origine professionale. In questo modo, lui effettuerà la denuncia di malattia professionale. A quel punto, al datore di lavoro verrà chiesta copia della cartella sanitaria e delle valutazioni dei rischi specifici. Qualora da queste si evidenzi una correlazione con il lavoro, le malattie Le verranno riconosciute, altrimenti verranno rifiutate.

  25. Paolo

    Rispondi

    Buongiorno Volevo sapere se la visita medica di fine rapporto di lavoro è da fare prima dell’ultimo giorno di lavoro Oppure dopo che rapporto di lavoro è cessato Grazie

  26. Paolo

    Rispondi

    Il mio ex datore di lavoro dice che non è possibile farla prima in quanto come dice la parola è di fine rapporto ma la legge cosa dice?

    • Rispondi

      La norma non specifica entro quando farla. Consideri però il tema della retribuzione del tempo necessario alla visita e delle spese da corrispondere per poterla andare a fare. Come le potranno essere corrisposte se il contratto è terminato?

  27. Paolo

    Rispondi

    Buongiorno Vorrei sapere la visita medica di fine rapporto a termini di legge è da fare prima della cessazione o dopo la cessazione Grazie

  28. Rispondi

    Buonasera, come devo fare dopo aver richiesto la cartella sanitaria di rischio al medico competente per ben 5 volte tramite pec fatta dal mio avvocato, ed email mandati da me con la richiesta ed allegando pure i documenti e il mio numero di telefono, ma non risponde. Cosa posso fare? ASL di competenza mi dice che devo richiederla io anche all’azienda dove lavoravo prima, l’ho fatto ma mi hanno detto che non c’è l’hanno. Non so più cosa fare, sto pensando di denunciare il medico. Grazie anticipatamente

    • Rispondi

      Buongiorno,

      l’articolo 25 comma 1 lettera e assegna al medico competente l’obbligo di consegna di copia della cartella alla cessazione del rapporto di lavoro.
      Può fare denuncia all’ASL (Servizio di Prevenzione oppure Spresal, oppure Spisal in base alla Regione), oppure fare esposto all’Ordine dei Medici competente per Territorio.
      Il mancato rispetto di quella previsione normativa prevede sanzioni penali a carico del Medico Competente.

      A presto,
      Fabio Rosito

  29. Rispondi

    Buongiorno, è stato gentilissimo a rispondermi grazie ora le spiego un pó. Mio marito lavora nell’azienda della raccolta dei rifiuti da 25 anni, è dal 2014 che è cardiopatico. Ad ogni visita aziendale ha avuto sempre le mansioni ridotte, lui è stato sempre assunto come autista-caposquadra con livello 4A.Il medico nel certificato di idoneità ha sempre scritto la stessa mansione cioè(Non adibire ad attività che comportino stress psico-fisico) questo fino a luglio 2020.Ad ottobre 2020 ha passato di nuovo la visita sempre con lo stesso medico per assunzione in un’altra ditta, e si ritrova il certificato di idoneità con scritto(Adibire esclusivamente ad attività di spazzamento manuale e con soffiatore, idoneo alla mansione di autista). Noi abbiamo capito che c’è qualcosa sotto tra lui e l’azienda perché vogliono fare caposquadra un’altra persona. Allora abbiamo richiesto la visita alla medicina legale del nostro territorio. Questi l’hanno chiamato e deve presentarsi alla visita giorno 18 gennaio ma ci hanno richiesto questa cartella che noi non abbiamo, e che abbiamo richiesto tante volte al medico competente che non ci risponde. Adesso volevamo denunciarlo ma non sappiamo se dobbiamo farlo all’ASL oppure dai carabinieri, perché so che se il medico non da questa cartella può essere denunciato perché è un obbligo da parte sua.

    • Rispondi

      La denuncia può essere fatta a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria ma, vista la materia, consiglio di indirizzare la denuncia direttamente all’ASL competente per territorio.

  30. Valentina

    Rispondi

    Buonasera, a giugno è scaduto un rapporto di lavoro a tempo determinato come tecnico di radiologia presso uno studio privato che non è stato rinnovato in quanto ero incinta..leggendo il suo articolo mi sono accorta di non essere mai stata sottoposta a visita del medico competente né di inizio né di fine rapporto anche se avevo il dosimentro e che quindi non mi è mai stata consegnata la cartella.. posso fare qualcosa? La ringrazio

  31. Manuel

    Rispondi

    Buon pomeriggio,

    Ho cambiato lavoro e dovrò effettuare la nuova visita di idoneetà.

    Mi è stato detto che dovrò consegnare la cartella sanitaria lavoratore del precedente lavoro.

    Per caso sapreste dirmi se questa cartella sanitaria del lavoratore precedente, posso riprenderla? O deve per forza tenerla il nuovo medico competente?

    Tra l’altro vorrei capire, al nuovo medico competente cosa serve questa cartella?

    Grazie e complimenti!

  32. Rispondi

    Questa richiesta deriva da una recente modifica normativa, sebbene fosse prassi comune chiedere la cartella sanitaria precedente.
    La cartella sanitaria rimane di proprietà del lavoratore. Il medico potrebbe farne una copia del contenuto e ridargliela, oppure tenere tutto per poi riavere, con anche gli accertamenti effettuati nel corso del periodo lavorativo, alla cessazione con la Sua nuova azienda.
    La cartella precedente serve per acquisire eventuali informazioni sanitarie intercettate dal precedente medico competente per comprendere lo stato del lavoratore e la sua storia clinica rispetto ai rischi lavorativi. Se, ad esempio, si vede un peggioramento delle condizioni legate al rachide, il nuovo medico potrebbe integrare delle prescrizioni.

  33. PATRIZIA VALERI

    Rispondi

    Buongiorno
    in merito alla consegna al lavoratore della sua cartella sanitaria, ultiimamente ci viene richiesta dal datore di lavoro.
    E’ lecito farla avere al datore di lavoro che poi la consegna al lavoratore o la consegna deve essere personele ? potrebbe essere consegnata a mezzo pec alla mail del lavoratore ?

    • Rispondi

      Immagino che voi siate il centro di medicina del lavoro. Io direi che se il datore di lavoro vi fa avere copia della ricevuta di avvenuta consegna al lavoratore può anche andare bene. Chiaro che una consegna diretta sarebbe maggiormente tutelante ma può essere più complicato soprattutto per le mansioni non soggette a visita di fine rapporto.

  34. Simone

    Rispondi

    Buongiorno, il mio datore di lavoro mi ha comunicato che il penultimo giorno lavorativo, ho dato le dimissioni per cambio lavoro, dovrò fare la visita medica per fine rapporto di lavoro. Non essendo stato esposto a rischi, trasportiamo barche, sono obbligato a fare la visita? Posso rifiutarmi e a cosa vado incontro? Grazie

    • Rispondi

      L’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 impone al lavoratore di sottoporsi a controlli sanitari previsti. Tuttavia, in base all’articolo 5 della Legge 300/70, il datore di lavoro non può sottoporre a controlli sanitari i lavoratori dove questi non siano richiamati espressamente come obbligatori in altre norme.

      Consiglio di chiedere al medico competente informazioni in merito ai rischi per i quali viene sottoposto a sorveglianza sanitaria (articolo 25 comma 1 lettera g D.Lgs. 81/2008) e, se tra questi, vi è almeno un rischio per il quale è prevista la visita medica di fine rapporto, allora è corretto.

  35. Sara

    Rispondi

    Buongiorno,
    volevo chiedere se c’è una tempistica per poter consegnare copia al dipendente della sua cartella clinica.
    ringrazio per la cortesia.
    buona giornata.

    • Rispondi

      A fronte delle modifiche intervenute con il Decreto Lavoro e la legge di conversione, è importante che la consegna avvenga entro e non oltre il momento della visita del lavoratore nella nuova azienda quando dovrà consegnare copia al nuovo medico competente

  36. Davide

    Rispondi

    Buongiorno, volevo chiedere, nel caso un lavoratore sia risultato positivo alle urine alla visita medica del lavoro, se il contratto termina subito dopo è comunque soggetto e obbligato ai 6 mesi di controlli al sert e dal medico competente? Grazie in anticipo

  37. Rosa

    Rispondi

    Buongiorno vorrei fare una domanda ..il medico del lavoro mi a messo l idoneità ma con limitazioni..ma se a me nn sta bene potrei fare ricorso?

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