Cartella sanitaria e cessazione del rapporto di lavoro

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;”Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, la normativa prevede l’istituzione di una cartella sanitaria, ovvero di un sistema documentale di raccolta di tutti i dati sanitari che il medico competente, in occasione delle visite, ha archiviato nel processo finalizzato alla verifica dell’idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione loro assegnata.
Una delle modifiche introdotte alla materia dal D.Lgs. 81/2008 riguarda l’obbligo della consegna, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio. Questa previsione normativa, è stata inserita per far sì che la cartella raccolga la storia intera del lavoratore dal punto di vista sanitario e permetta al medico in fase di visita preventiva, di dover ripartire da zero.
I riferimenti normativi riguardante questo obbligo prevedono:
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Art. 25 Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Da quanto sopra, si evince che:
1) il datore di lavoro deve istituire una procedura che preveda la comunicazione al medico competente di tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro;
2) il medico competente deve attrezzarsi per fare in modo che, al momento della cessazione del rapporto, possa effettuare una copia della cartella e consegnarla al lavoratore.

Si ricorda che, tra gli obblighi di cui all’art. 18 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, vi è anche il controllo circa il rispetto delle norme da parte del medico competente.

Per quanto concerne le sanzioni:
Per il datore di lavoro e dirigente che non comunicano al medico la cessazione del rapporto di lavoro la sanzione amministrativa prevista va da 548,00 a 1.972.80 euro;
Per il medico competente che non fornisce al lavoratore, alla dimissione, copia della cartella sanitaria l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro;
Per il datore di lavoro che non si assicura che il medico adempia all’obbligo di consegna della cartella sanitaria, è prevista ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

La verifica da parte del datore di lavoro circa l’adempimento dell’obbligo di consegna della cartella può avvenire, ad esempio, in occasione della riunione periodica mediante intervista del medico stesso e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.”

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Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

65 pensieri su “Cartella sanitaria e cessazione del rapporto di lavoro

  1. Elisa

    Salve
    Vorrei sapere in merito alla copia della cartella sanitaria di rischio alla cessazione, se essa riguarda la cartella in sé e per se con tutto ció che il medico competente ha annotato sopra o anche i suoi vari allegati, compresa documentazione prodotta dallo stesso dipendente.

    Grazie in anticipo

    1. admin

      La cartella sanitaria è composta da tutti i documenti in essa contenuta a prescindere dall’origine. L’obiettivo è permettere ai medici competenti delle aziende che assumono un lavoratore, di poter visionare la storia sanitaria del lavoratore ed esprimere un giudizio fondato circa l’idoneità o meno dello stesso lavoratore di poter svolgere una determinata mansione.

  2. ALESSANDRA ZAGNI

    BUONGIORNO, chiedo questa informazione.
    Per quei dipendenti sottoposti a sorveglianza specifica relativa alla saldatura, in caso di dimissioni la comunicazione delle stesse deve essere fatta anche all’ USL ?

  3. Fabio Rosito

    No, nessuna comunicazione è necessaria in caso di dimissione. Solo nel caso di esposizione a cancerogeni, è previsto l’invio della cartella all’INAIL (ex ISPESL).
    Ho inteso correttamente la Sua domanda?

  4. pietro

    buon giorno sono stato licenziato il 21-06 2017 e il 5 agosto 2017 mi e arrivata una raccomandata dal’azienda dove mi intima alla visita medica da fare il 30-08-2017… oltretutto a pavia …io abito a chivasso (to) e svogevo la mia mansione lavorativa a volpiano(to) nel trasporto di carburanti….. sono obbligato a farla? se si devo andare a pavia a mie spese? grazie …

    1. admin

      Buongiorno,

      essendo stato esposto ad agenti chimici cancerogeni e un rischio chimico sicuramente non irrilevante, si applica la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, è previsto che la visita medica non abbia alcun onere per il lavoratore in base all’art. 15 comma 2 D.Lgs. 81/2008:
      “2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.”.
      Quanto sopra, è stato ribadito dall’Interpello 14/2016 del 25 ottobre 2016.
      Il fatto che Lei non sia più in forza all’azienda fa sì che la visita medica non possa più essere fatta in quanto deve svolgersi in orario di lavoro.

      Spero di averLe risposto e Le facciamo i nostri migliori auguri di trovare la più presto un posto di lavoro.

  5. Mirko

    Buongiorno,
    Volevo chiederle se le risulta che la consegna della copia di questo documento alla cessazione del rapporto di lavoro debba essere fatta dietro pagamento di una cifra da parte del lavoratore, oppure se è gratuita.

    Grazie e buona giornata,
    Saluti

    1. admin

      Buongiorno,

      la consegna deve avvenire gratuitamente in accordo con quanto previsto all’articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 81/2008:
      2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
      comportare oneri finanziari per i lavoratori.

    2. Paolo

      Salve, il mio ex datore di lavoro mi ha contattato per andare a ritirare la cartella medica.
      Non vorrei dover prendere dei permessi per andarla a ritirare, ho chiesto se me la potevano spedire e han risposto di no, perché serve la mia firma.
      Davvero non possono spedirmela? Se non la ritiro cosa rischio?

      Grazie

      1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

        Buonasera,

        consideri che la consegna di copia della cartella è un obbligo a carico del medico competente, quindi, se dovesse decidere di non ritirarle, non ci sarebbero rischi per Lei.
        Può richiedere la consegna con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante corriere in modo che si possa certificare la consegna.
        Ricordo sempre che, in base all’articolo 15 comma 2, la sicurezza non deve avere alcun onere per i lavoratori, comprese le spese di trasferimento per andare a ritirare copia della cartella.

  6. Giuliano

    Buongiorno ho dato le dimissioni e la azienda mi ha fatto sapere che devo andare a fare la visita obbligatoria dal loro medico x fine rapporto di lavoro. L ambulatorio è a 25 km e devo andare con il mio mezzo. Le ore impegnate x viaggio e visita vengono retribuite dall azienda ? Grazie.

    1. admin

      La visita medica deve essere fatta in orario di lavoro e sebza alcun onere per il lavoratore. Quindi, le ore di trasferimento, a meno che il CCNL applicato non prevedano diversamente, devono essere retribuite così come qualsiasi onere sostenuto dal lavoratore per la visita.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  7. Salvatore

    Buon giorno vorrei sapere se al momento della visita per pensione, il medico competente può far firmare al dipendente uno stampato che non farà ricorso!
    La ringrazio(dipendente pubblico azienda sanitaria)

    1. admin

      Buongiorno,

      Ritengo che non sia possibile impedire ad una persona di poter “utilizzare” un diritto sancito da una norma. Penso, però, che un avvocato possa darle una risposta più esaustiva.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  8. Adil

    Boungiorno. Scusate ho avuto à maggio un infortunio solo Che l’inail non mi ha accettato infortunio ho un appuntamento con la medicina lavoro mi servirebbe copia visita Di idoneita lavorativa à chi devo rivolgermi adesso visto Che il contratto e finito à giugno. Grazie

    1. admin

      Buongiorno,

      l’idoneità sanitaria viene consegnata all’azienda e al lavoratore. Prevedibilmente, il medico competente della Sua precedente azienda ne avrà copia. Le ricordo che, essendo terminato il contratto, ha diritto di ricevere copia di tutta la documentazione sanitaria tra cui il contenuto della cartella sanitaria e le relative idoneità.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  9. Giulia

    Buonasera, ho lavorato per tre mesi presso un’ azienda Ospedaliera con contratto a tempo determinato, ora a distanza di mesi ho vinto un concorso pubblico e mi si richiede la cartella sanitaria di provenienza. L’azienda presso cui ho lavorato in precedenza mi risponde che la copia della suddetta cartella non posso averla in quanto non sto andando in pensione. Come posso procedere? È la verità? Grazie..

    1. admin

      Buongiorno, come ha potuto leggere nell’articolo, si tratta di obblighi di legge sanciti dalla normativa, quindi, in caso l’azienda non provveda, ci sono due possibilità:
      1) contattare il medico competente precedente per avere copia della cartella;
      2) denunciare all’ASL competente per territorio il rifiuto dell’azienda a fornire copia della cartella.

  10. Fede

    Buongiorno,
    il dipendente può richiedere copia della cartella clinica senza essere licenziato, ossia durante il periodo lavorativo?

    1. admin

      Sì, in base all’articolo 25 comma 1 lettera h
      h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
      Spesso, i medici allegano in busta chiusa copia dell’idoneità e dei risultati delle visite specialistiche

  11. Fabrizio

    Buonasera,
    se l’azienda dove si è prestato servizio non avesse fatto svolgere le visite mediche ogni anno, contravvenendo gli obblghi di legge, qual’è l’organo competetnte per il controllo? Inoltre se a distanza di un anno dalla cessazione di lavoro il dipendente, sotto richiesta non avesse ancora ricevuto la copia della documentazione sanitaria, cosa dovrebbe fare?

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      1) il soggetto incaricato dei controlli in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ad eccezione dell’antincendio, è l’ASL competente per territorio. Potrà fare esposto direttamente a loro, tanto non avrà neanche remore per possibili ritorsioni non essendo più un loro lavoratore;
      2) la sanzione per la mancata consegna della cartella sanitaria è verso il medico competente ed è pari a “arresto fino a un mese o ammenda da 223,36 a 893,46 euro”. Nel caso in cui fosse stato il datore di lavoro a non avvertire il medico della cessazione del rapporto, la sanzione a carico del atore di lavoro sarebbe pari a “sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro”.

  12. Lina

    Buongiorno.
    Vi chiedo gentilmente alcune informazioni relative alla visita medica di fine rapporto lavorativo.
    L’azienda interessata al quesito è uno studio d’ingegneria per opere civili e industriali, con organico costituito da videoterminalisti e tecnici che rivestono ruolo di direttori lavori e coordinatori sicurezza in ambienti interni ed esterni, presidiati e non, punti vendita carburanti, compresa attività di supervisione e vigilanza durante lavori in serbatoi interrati (con divieto d’ingresso per i tecnici nell’ambiente confinato) e cantieri di manutenzione impianti distribuzione gas naturale (comprese le cabine di regolazione e misura).
    Attualmente l’azienda, in caso di dimissioni del lavoratore, qualora le condizioni di salute psico-fisiche facciano presupporre una possibile malattia professionale, provvede a richiedere una visita medica alla conclusione del rapporto di lavoro.
    -Può l’azienda, a tutela sua e del lavoratore, stabilire come regola interna la visita medica a fine rapporto lavorativo, sempre, nonostante non rientri nella casistica in cui la legge ne prevede l’obbligo (specificando che vale per tutti coloro che sono stati esposti a rischi di malattia professionale, es. ernia del disco…o altro connesso con le mansioni)?
    -Può includere tale procedura nel contratto d’assunzione?
    -Il medico Competente dell’azienda in questione può alla consegna della cartella sanitaria del lavoratore uscente, chiudere la cartella con la visita di fine rapporto?
    Grazie

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      l’articolo 41 comma 2 lettera e prevede che la visita medica alla cessazione del rapporto sia possibile solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
      Pertanto, non si ritiene che questa sia attivabile a discrezione del medico competente o, peggio ancora, del datore di lavoro, ma solo nei casi in cui questa sia espressamente richiamata dalla normativa:
      – esposizione ad agenti chimici art. 229 comma 2 lettera c;
      – esposizione ad amianto art. 259 comma 2.
      La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro è volta a valutare la situazione del lavoratore rispetto all’esposizione ai singoli agenti e, contestualmente, fornire ai lavoratori informazioni circa i controlli a cui sottoporsi anche dopo la cessazione dell’esposizione.

      Per quanto concerne il caso specifico, ritengo che la sorveglianza sanitaria sia indirizzata sui rischi legati all’uso di attrezzature munite di videoterminali. In questi casi, i rischi indagati sono:
      1) stato della vista nei confronti dell’affaticamento visivo. Gli effetti sulla vista dell’utilizzo delle attrezzature munite di videoterminali, anche detta astenopia, scompaiono una volta cessata l’esposizione al rischio. Pertanto, la visita di fine rapporto non determinerebbe una tutela particolare;
      2) condizioni legate alla postura (rachide) e del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: nel caso dei videoterminalisti, a questo rischio è generalmente associata solo un’anamnesi e non visite specialistiche o strumentali tranne che in casi di sospetta patologia. Stanti le condizioni sopra descritte, al visita di fine rapporto, non determinerebbe una tutela maggiore per il datore di lavoro.
      Concludendo, nei casi proposti, è opinione dello scrivente, che non sia applicabile la visita medica di fine rapporto. Tuttavia, si rimanda al giudizio del medico in merito, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

  13. Tina

    Buon giorno, so o andata via il 30/11/2018,mi hanno mandata una raccomandata per una visita di fine rapporto. Posso rifiutarmi se non sono rimborsata o sono obbligata a farla?

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      sottoporsi alla visita medica è un obbligo del lavoratore, il cui rifiuto è sanzionabile in base all’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008.
      Poichè la sicurezza non deve presentare oneri finanziari per il lavoratore e deve essere svolta in orario di lavoro, le ore di trasferimento, la durata della visita e qualsiasi spesa Lei dovesse sostenere per effettuare la visita le dovranno essere pagate.
      In caso questo non avvenisse, potrà fare denuncia alle autorità competenti quali l’ASL competente per territorio.
      La rimando alla lettura dell’Interpello 14 del 25/10/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che richiama proprio i succitati principi.

      Grazie per il contatto,
      Fabio Rosito

  14. Giuseppe Cervi

    Buongiorno, ho un quesito da sottoporvi:
    ho dato da poco le dimissioni (con il dovuto preavviso), la visita medica d’idoneità scadrà in questi giorni, quindi per oltre 2 mesi dovrei lavorare senza idoneità. Il datore di lavoro non mi ha ancora comunicato nulla. A chi mi posso rivolgere? Sono obbligati a farmi fare la visita benchè io sia dimissionario?
    Grazie.

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      il rispetto delle scadenze delle visite mediche è imposto dall’articolo 18 comma 1 lettera g del D.Lgs. 81/2008, che prevede:
      “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”
      Il mancato rispetto della prescrizione di cui sopra, prevede una sanziona pari a ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro.
      L’ente incaricato del controllo delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è l’ASL.

  15. Alessandra

    Salve, non riesco a recuperare bonariamente la mia cartella sanitaria… il mio ex datore di lavoro si fa sempre negare. Ne avrei bisogno per fare una domanda di invalidità/malattia professionale.
    Non conosco il nome del medico competente e non so come rintracciarlo… a chi potrei rivolgermi? L’azienda è stata chiusa e il commercialista dice di non conoscere il nome del medico competente. È possibile? Cosa posso fare?
    Grazie per l’attenzione.
    Alessandra

  16. Maria

    Buonasera,
    Vorrei chiedere una informazione. In caso di decesso (avvenuto fuori dall’ambito lavorativo) i familiari più prossimi al defunto es. La moglie potrebbe richiedere al datore di lavoro del marito defunto copia della cartella clinica di rischio? E il datore di lavoro è obbligato a consegnarla? Grazie per la risposta

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      Il D.Lgs. 81/08 non prevede questo obbligo, quindi penso dipenda molto dalla disponibilità dell’azienda. Rimane da capire le implicazioni in materia di privacy. Consiglierei di contattare un legale per quanto concerne una cosa del genere.

      Consideri che si tratta di cartella sanitaria e non clinica. La sostanziale differenza è che la cartella sanitaria riporta solo anamnesi e valutazioni strumentali legate al rischio lavorativi. Ad esempio, nel caso di un videoterminalista, la documentazione sarà prettamente legata alla vista.

      Mi dispiace non poterle essere di maggiore aiuto.

      1. Maria

        Buongiorno
        La ringrazio per l’informazione. Purtroppo per il tipo di lavoro che svolgeva mio marito non so cosa poteva essere obbligatorio che facesse. Lui lavorava sia in ufficio come videoterminalista che fuori con trasferte in Italia ma soprattutto all’estero in paesi oltreoceano come India, Cina, Malesia, Vietnam, e in Europa come Polonia, Romania etc. O paesi Arabi presso clienti del tipo acciaierie dove seguiva direttamente in acciaieria il lavoro inerente al tipo di prodotto che vendeva e testava sul posto . Io a parte il casco, gli occhiali di plastica le scarpe e una tuta guanti non gli ho mai sentito dire che facesse altro. Per questo volevo sapere se l’azienda fosse tenuta a dover far fare specifiche visite mediche o addirittura vaccini considerando i posti dove andava ed anche frequentemente. Grazie per la risposta.

        1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

          A comandare è il protocollo sanitario redatto dal medico competente in base alla valutazione dei rischi lavorativi.
          Potrebbe provare a chiedere all’azienda copia della cartella sanitaria e se gliela danno bene, altrimenti valutare con un legale se ci sono margini.
          Però non troverà molte informazioni all’interno in quanto sono visite esclusivamente finalizzate alla verifica delle condizioni di salute correlate al lavoro e non possono diventare degli screening come succede invece in caso di ricovero ospedaliero.

          Buona giornata

  17. Admin

    Salve
    Mi sono da poco licenziato santo il dovuto preavviso,prima di abbandonare definitivamente il mio posto di lavoro ho più volte fatto richiesta di ottenere la mia cartella medica e i corsi della sicurezza fatti presso l’azienda ma senza alcuna risposta positiva da parte dell’azienda.
    Ora a distanza di alcune settimane il nuovo lavoro dove sono stato assunto mi richiede la cartella medica di provenienza cioè del precedente lavoro ma contattando azienda mi danno sempre risposte negative.
    Arrivato a questo punto cosa posso fare?

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      il medico competente è tenuto alla consegna della copia della cartella in virtù dell’articolo 25 comma 1 lettera e. Consiglierei di inviare una richiesta direttamente a lui che è il soggetto obbligato. In caso di mancata risposta potrà fare un esposto all’ASL oppure fare denuncia ai carabinieri, essendo una comportamento con rilevanza penale.
      Per quanto riguarda gli attestati, il tema è decisamente più complesso e articolato. Il D.Lgs. 81/2008 non ha previsto l’obbligo della consegna degli attestati in quanto era previsto il libretto formativo del cittadino che, però, non è mi stato attivato. Alcuni utilizzano le prescrizioni in materia di privacy che prevedono che una persona abbia diritto di ricevere copia, su richiesta, di tutti i documenti riportanti i suoi dati. Forse, visto che il guadagno non è Suo ma dell’azienda per cui andrà a lavorare, dovrebbe chiedere a loro di insistere, eventualmente per vie legali, alla consegna della documentazione.
      Detto questo, il costo di tutto questo potrebbe essere molto superiore al costo di farLe frequentare nuovamente i corsi di formazione.

      Arrivederci,
      Fabio Rosito

  18. Chiara Montaguti

    Buongiorno,
    mio marito terminerà il rapporto di lavoro in azienda a fine agosto.
    L’azienda a voce ha manifestato l’intenzione di effettuare un rinnovo del contratto di altri 6 mesi, ma tuttavia ha fissato la visita medica di cessazione rapporto qualche giorno prima la scadenza di questo primo contratto.
    La visita medica di cessazione è obbligatoria anche se ci sarà un rinnovo di contratto?
    Grazie

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      la visita alla cessazione del rapporto di lavoro è legata al fatto che cessa una determinata esposizione al rischio e, quindi, il medico competente vuole verificare lo stato di salute prima della fine del rapporto e, contestualmente, dare indicazioni su eventuali analisi da effettuare anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro in quanto alcuni prodotti chimici potrebbero mostrare i loro effetti anche dopo il periodo di esposizione.
      Detto questo, ritengo superflua la visita di fine rapporto qualora sia già previsto il rinnovo. Tuttavia, è obbligo del lavoratore sottoporsi ai controlli sanitari. Se ritiene che siano illeciti, può fare esposto all’ASL competente per territorio, ma solo dopo il rinnovo del contratto.

    2. admin

      Buongiorno,

      Le chiedo scusa per il ritardo nella risposta, ma non era arrivata la notifica di un nuovo commento.
      Per quanto concerne la Sua domanda, la visita medica è alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di rinnovo, non è prevista.

      Grazie,
      Fabio Rosito

  19. Tania

    Ho fatto da poco tutte le visite mediche per l’azienda in cui lavoro. Volevo sapere se posso richiedere una copia dei risultati al mio datore di lavoro o potrò visionarli solo alla cessazione del rapporto di lavoro?
    Grazie anticipatamente.

  20. Alessandro

    Salve, mi sono licenziato a Dicembre 2018. Adesso in seguito a malattia professionale l’Inail mi chiede la cartella sanitaria delle visite mediche fatte in azienda. Premetto che non vorrei contattare il mio ex datore di lavoro. A chi posso rivolgermi? Grazie!

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Se al tempo non Le hanno consegnato la cartella sanitaria, può provare a contattare il medico competente. Solo che le cartelle sanitarie dei lavoratori cessati sono custodite dal datore di lavoro

      1. Alessandro Schifano

        Grazie per la risposta. Ma se alla fine del 2018 data del licenziamento non mi è stata consegnata la cartella sanitaria, hanno infranto la legge? E, in caso affermativo, chi ne risponde? Grazie

      2. Alessandro

        Licenziato a Dicembre 2018 non mi è stata consegnata la cartella sanitaria. Hanno infranto la legge? E, se affermativo, chi ne risponde il medico o il datore di lavoro? Grazie!

        1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

          Buongiorno,

          come avrà letto nell’articolo, l’obbligo di consegna della copia della cartella sanitaria è in carico al medico. Pertanto, se vuole recuperarla, deve chiederlo a lui come, se vuole segnalare il mancato rispetto dell’obbligo, la denuncia andrà fatta nei confronti del medico.
          Questi, se non ha ricevuto notizia della cessazione, a sua volta, potrà denunciare il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione.

          Grazie,
          Fabio

  21. Lucia Licia

    Salve, vorrei capire, da chi viene sanzionato il datore di lavoro pubblico che non ha provveduto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro di comunicare al medico competente la cessazione, di consegnare la cartella sanitaria al dipendente ed informare per la conservazione?

  22. Giuseppe

    Buongiorno, a settembre 2020 raggiungo i requisiti per la pensione di vecchiaia ed ho già ricevuto , con raccomandata postale, la copia della cartella sanitaria, rientra nella norma riceverla mentre si è ancora in servizio? Posso richiedere un’altra visita prima della pensione?
    Saluti.
    Giuseppe

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      la norma permette al lavoratore di richiedere una visita medica straordinaria. Il medico potrà effettuarla o rifiutarla. Qualora Lei sia esposto a rischio chimico non basso per la sicurezza o non irrilevante per la salute, o ad un rischio cancerogeno, dovrebbe essere sottoposto a visita medica di fine rapporto.

  23. Paolo

    Buonasera,
    ho cessato il rapporto di lavoro quasi due anni fa ma ad oggi, nonostante le richieste all’ex datore di lavoro, non ho ancora ricevuto la mia cartella sanitaria. Ho contattato l’ASL territoriale di competenza che si è limitata a suggerirmi di farmi dare dal datore di lavoro il contatto del medico del lavoro (che tra l’altro è variato dopo la mia cessazione). Cosa posso fare senza dover ricorrere ad un legale che comporterebbe delle spese?
    Grazie
    Paolo

  24. Paolo

    Buongiorno Il mio lavoro addetto meccanico riparazioni autocarri è terminato per mancanza di rinnovo del contratto.
    Siccome ho un’ ernia del disco, alcune calcificazioni alla spalla destra e sinistra Inoltre durante tutti questi anni di lavoro Ho subito un calo dell’udito con Acufeni notturni e giornalieri tutto questo dovuto alla presenza in officina, avevo pensato di fare la richiesta di malattia professionale, la visita di fine rapporto imposta da mio ex datore di lavoro tra l’altro dopo 20 giorni dalla fine del lavoro, può essere finalizzata a limitare questa mia richiesta che intendo fare e il datore di lavoro conosce?
    Se vado a questa visita di fine rapporto di lavoro devo dire tutte queste mie problematiche?
    e se non voglio fare la visita di fine rapporto di lavoro a cosa vado incontro?
    Mi consiglia di farla la visita o di non farla?
    Devo fare prima la domanda di malattia professionale e poi la visita oppure non importa?
    Grazie mille per le sue risposte.

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      la denuncia di malattia professionale non la può fare Lei ma la deve fare obbligatoriamente un medico.
      La visita di fine lavoro non può in alcun modo impedirle in futuro di esserLe riconosciuta una malattia professionale, stanti le condizioni patologiche e fatta salva l’individuazione del nesso eziologico (causa-effetto) con il lavoro svolto. Naturalmente, nel corso delle passate visite mediche avrà già segnalato le Sue patologie per dimostrare una malattia venutasi a creare durante il periodo di assunzione.
      Sottoporsi ai controlli sanitari è un obbligo del lavoratore in base all’articolo 20 D.Lgs. 81/2008 e non sottoporsi ad essa potrebbe essere usata dal datore di lavoro per “difendersi” in caso di riconoscimento della patologia. C’è poi il tema di come corrisponderLe il tempo che Lei dedicherà ad andare a effettuare la visita visto che non lavora più per il Suo datore di lavoro. Qui potrebbe aiutarLa un consulente del lavoro.
      Il mio consiglio è di andare quanto prima a sottoporsi a controlli specifici sulle patologie indicate e portarle al proprio medico segnalando che, secondo Lei, hanno origine professionale. In questo modo, lui effettuerà la denuncia di malattia professionale. A quel punto, al datore di lavoro verrà chiesta copia della cartella sanitaria e delle valutazioni dei rischi specifici. Qualora da queste si evidenzi una correlazione con il lavoro, le malattie Le verranno riconosciute, altrimenti verranno rifiutate.

  25. Paolo

    Buongiorno Volevo sapere se la visita medica di fine rapporto di lavoro è da fare prima dell’ultimo giorno di lavoro Oppure dopo che rapporto di lavoro è cessato Grazie

  26. Paolo

    Il mio ex datore di lavoro dice che non è possibile farla prima in quanto come dice la parola è di fine rapporto ma la legge cosa dice?

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      La norma non specifica entro quando farla. Consideri però il tema della retribuzione del tempo necessario alla visita e delle spese da corrispondere per poterla andare a fare. Come le potranno essere corrisposte se il contratto è terminato?

  27. Paolo

    Buongiorno Vorrei sapere la visita medica di fine rapporto a termini di legge è da fare prima della cessazione o dopo la cessazione Grazie

  28. Carmela

    Buonasera, come devo fare dopo aver richiesto la cartella sanitaria di rischio al medico competente per ben 5 volte tramite pec fatta dal mio avvocato, ed email mandati da me con la richiesta ed allegando pure i documenti e il mio numero di telefono, ma non risponde. Cosa posso fare? ASL di competenza mi dice che devo richiederla io anche all’azienda dove lavoravo prima, l’ho fatto ma mi hanno detto che non c’è l’hanno. Non so più cosa fare, sto pensando di denunciare il medico. Grazie anticipatamente

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      Buongiorno,

      l’articolo 25 comma 1 lettera e assegna al medico competente l’obbligo di consegna di copia della cartella alla cessazione del rapporto di lavoro.
      Può fare denuncia all’ASL (Servizio di Prevenzione oppure Spresal, oppure Spisal in base alla Regione), oppure fare esposto all’Ordine dei Medici competente per Territorio.
      Il mancato rispetto di quella previsione normativa prevede sanzioni penali a carico del Medico Competente.

      A presto,
      Fabio Rosito

  29. C-S

    Buongiorno, è stato gentilissimo a rispondermi grazie ora le spiego un pó. Mio marito lavora nell’azienda della raccolta dei rifiuti da 25 anni, è dal 2014 che è cardiopatico. Ad ogni visita aziendale ha avuto sempre le mansioni ridotte, lui è stato sempre assunto come autista-caposquadra con livello 4A.Il medico nel certificato di idoneità ha sempre scritto la stessa mansione cioè(Non adibire ad attività che comportino stress psico-fisico) questo fino a luglio 2020.Ad ottobre 2020 ha passato di nuovo la visita sempre con lo stesso medico per assunzione in un’altra ditta, e si ritrova il certificato di idoneità con scritto(Adibire esclusivamente ad attività di spazzamento manuale e con soffiatore, idoneo alla mansione di autista). Noi abbiamo capito che c’è qualcosa sotto tra lui e l’azienda perché vogliono fare caposquadra un’altra persona. Allora abbiamo richiesto la visita alla medicina legale del nostro territorio. Questi l’hanno chiamato e deve presentarsi alla visita giorno 18 gennaio ma ci hanno richiesto questa cartella che noi non abbiamo, e che abbiamo richiesto tante volte al medico competente che non ci risponde. Adesso volevamo denunciarlo ma non sappiamo se dobbiamo farlo all’ASL oppure dai carabinieri, perché so che se il medico non da questa cartella può essere denunciato perché è un obbligo da parte sua.

    1. Ing. Fabio Rosito Autore articolo

      La denuncia può essere fatta a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria ma, vista la materia, consiglio di indirizzare la denuncia direttamente all’ASL competente per territorio.

  30. Valentina

    Buonasera, a giugno è scaduto un rapporto di lavoro a tempo determinato come tecnico di radiologia presso uno studio privato che non è stato rinnovato in quanto ero incinta..leggendo il suo articolo mi sono accorta di non essere mai stata sottoposta a visita del medico competente né di inizio né di fine rapporto anche se avevo il dosimentro e che quindi non mi è mai stata consegnata la cartella.. posso fare qualcosa? La ringrazio

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