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Il titolo IX Cpo II del D.Lgs. 81/2008, disciplina “tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa” fatto salvo l’esposizione ad amianto per attività di demolizione e ristrutturzione, disciplinati al medesimo decreto ma al Capo III e l’esposizione a radiazioni ionizzanti che, pur essendo anch’esse cancerogene, sono normate da specifico decreto.
Per cencerogeno, si intendono quegli agenti chimici, sostanze e prodotti, classificati cancerogeni di categoria 1 o 2 in base al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03. Ricordo che i cancerogeni possono appartenere, secondo la classificazione europea, a 3 categorie:
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso casuale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di adeguati studi a lungo termine effettuati su animali o altre informazioni specifiche.
Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2.
Oltre agli agenti chimici classificati cancerogeni di categoria 1 e 2, sono cancerogeni anche gli agenti derivanti dai processi elencati all’allegato XLII:
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.

Per tutte le attivitià che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad agenti cancerogeni, la norma prevede alcuni obblighi per il datore di lavoro:

Valutazione del rischio
La valutazione del rischio dovrà tenere conto di:
1) caratteristiche delle lavorazioni;
2) durata e frequenza
3) quantitativi di agenti prodotti o utilizzati
4) concentrazione
5) capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento
6) se allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
All’interno del documento di valutazione dei rischi, in presenza del rischio cancerogeno, sarà necessario integrare il documento con i seguenti elementi:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
La valutazione dei rischi viene ripetuta ogni tre anni. La valutazione dei rischi non corrisponde al documento ma al processo di valutazione. Ovvero, l’aggiornamento della valutazione del rischio può concludersi con la dichiarazione che nulla è cambiato, sebbene richieda comunque di riconsiderare tutti gli elementi previsti dalla stessa.

Misure di prevenzione e protezione
Nell’impossibilità di sostituire agenti cancerogeni con agenti non cancerogeni, il datore di lavoro, dopo aver valutato i rischi, definisce gli interventi di riduzione del rischio. La norma prevede obbligatoriamente l’applicazione di questi:
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali “vietato fumare”, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata. L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l’efficacia delle misure di captazione e ventilazione e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’ALLEGATO XLI; e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati;
l) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
m) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
n) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione;
o) nelle zone di lavoro delimitate, è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Formazione e informazione
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni, istruzioni e formazione circa:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
L’informazione e la formazione devono essere fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni devono essere etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.

Condizioni di emergenza
In caso si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi egli eventi emergenziali indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Operazioni particolari
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
La presenza nelle aree a rischio dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Sorveglianza sanitaria
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
Le misure preventive possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure previste dalla normativa.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. Se questo dovesse avvenire, il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l’efficacia delle misure adottate.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie
I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio.
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL (ora INAIL), per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL (ora INAIL).
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni:
a) consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro all’organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.

4 comments

  1. Denver

    Rispondi

    Come può una persona esposta a impianti cancerogeni usufruire delle mense aziendali.a patto che gli stessi siano autorizzati visto l’esposizione a recarsi in una mensa? Cosa deve indossare prima di entrare in una mensa se i suoi indumenti ( tuta ) e insiduciata
    ? Chi deve bloccare o prevenire che queste persone non entrino in un luogo (mensa) chi decide e su che base ….. quanto tempo può una persona tenere proposta contatto gli indumenti se opera in un impianto cancerogeno….

    • admin

      Rispondi

      Buongiorno,

      direi che i temi posti vanno sviscerati all’interno della valutazione dei rischi, ma, in generale, ritengo si possa dire quanto di seguito:
      1) per accedere alla mensa, un lavoratore esposto ad agenti cancerogeni, deve cambiarsi, soprattutto se l’agente cancerogeno può permanere sulla superficie dei vestiti. Dopo essersi cambiato dovrà lavarsi mani e faccia per rimuovere eventuali residui di prodotto sulla pelle;
      2) riguardo ci deve bloccare o regolamentare è sicuramente il datore di lavoro, sentito l’RSPP e il Medico Competente. Soprattutto, quest’ultimo, può dare indicazioni importanti sulla tossicologia del materiale e se può essere pericoloso se ingerito o meno;
      3) riguardo il tempo di esposizione, non vi è un limite ma questo deve essere determinato in base alla concentrazione e al raffronto con i valori limite previsti dalle organizzazioni. I limiti più conosciuti presentano 3 livelli:
      TWA: pesato sulle 8 ore 5 giorni a settimana. Se sono esposto a valori inferiori a questo livello, pu con le cautele specifiche richieste, non ho un limite di tempo.
      STEL: è il limite per esposizioni fino a 15 minuti. In questo caso, se sono esposto a valori compresi tra TWA e STEL, non potrò rimanere esposto per più di 15 minuti;
      C (ceiling): è il valore limite non superabile neanche per 1 secondo. Se sono esposto a livelli compresi tra STEL e C, l’esposizione dovrà essere brevissima.

  2. Rispondi

    Io sono esposto ad agente cancerogeno ( cromo esavalente ) lavoro nello stesso ambiente come rettificatore, vorrei conoscere se vi sono precedenti, il datore di lavoro non mi ha mai comunicato i rischi connessi a tale esposizione e per la prima volta dopo 15 anni mi ha fatto fare le analisi necessarie dov’è mi sono state riscontrate tracce di cromo nelle urine ( 0,90 i valori )
    Non so quali strade prendere ( ho subito un tumore con conseguente intervento, questi non collegabile con le patologie riconducibili a questa sostanza )

    • admin

      Rispondi

      Il suo principale riferimento è il medico competente dell’azienda in quanto lui ha le competenze mediche associate alla conoscenza del ciclo di lavoro e dei rischi correlati. Sappia che, oltre alla visita periodica annuale, può sempre richiedere una visita medica straordinaria.
      Nel caso in cui non si sentisse tutelato dal suo medico può sempre fare ricorso avverso il suo giudizio. In questo caso, farebbe una visita collegiale presso l’azienda sanitaria locale di competenza con tre medici indipendenti.

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