Archivi autore: Ing. Fabio Rosito

Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

Ora la videoconferenza è formalmente riconosciuta come assimilata alla formazione in presenza

Ora la videoconferenza è formalmente riconosciuta come assimilata alla formazione in presenza

La Legge introduce questo articolo:
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Ne consegue che, a far data da oggi e fino ad eventuali provvedimenti contrari, la formazione in videoconferenza sincrona, quindi non in visione registrata, sarà considerata a tutti gli effetti formazione in presenza, quindi applicabile a qualsiasi tipologia di corso, eccetto i moduli pratici, e, per i corsi che non richiedono accreditamento e regole specifiche regionali, svolta da qualsiasi soggetto.

Pubblicata la nuova ISO 11228-1

La norma sostituisce la precedente versione che abbiamo conosciuto in quanto richiamata al fondo dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicato come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Nello specifico, la parte 1 si riferisce alle attività di sollevamento di carichi e di sollevamento e trasporto. Non tratta, invece, attività di traino e spinta, alle quali è dedicata la UNI ISO 11228-2, e le attività di sovraccarico degli arti superiori per i quali si applica la UNI ISO 11228-3.

Vediamo insieme le principali modifiche.

Scopo e campo di applicazione

Come per la versione precedente, la norma ha lo scopo di fornire dei limiti raccomandati a fronte dei quali poter definire accettabile o mano una determinata situazione di lavoro connessa al rischio di sovraccarico.

La norma risulta applicabile per sollevamento e sollevamento e trasporto di oggetti di peso uguale o superiore a 3 kg e con una velocità di spostamento compresa tra 0,5 e 1 metro al secondo su un percorso orizzontale. Non è applicabile a bambini o animali, per i quali si rimanda alla ISO/TR 12296. Non si può applicare in caso di utilizzo di sistemi di ausilio come gli esoscheletri.

Processo a step

Come per la precedente versione, anche in questa viene proposto un modello a step. Ogni step prevede una verifica. Se la verifica è positiva si passa allo step successivo, altrimenti si deve procedere alla riprogettazione del compito o della mansione.

Step 1: verifica che il peso sollevato sia inferiore ai pesi di riferimento (25/20 kg per i maschi, 20/15 kg per le femmine);

Step 2: valutazione rapida (come previsto nella ISO TR 1229) dalla quale potrebbe emergere un rischio accettabile o critico o dubbio. Nei primi due casi, la valutazione termina, nel terzo caso si procede con lo step successivo.

Step 3: verifica del peso di riferimento tenendo conto dell’ergonomia dei compiti e dell’organizzazione del lavoro.

Step 4: si applica in caso di trasporto per distanze superiori a 1 metro e prevede la verifica del peso cumulativo nel turno di lavoro (6 ton).

Step 5: verifica del peso trasportato cumulativo tenendo conto della distanza, altezza delle mani e altri fattori.

Step 1: verifica dei pesi limiti

Oltre alla tabella, già presente nella ISO 11228-1 precedente e riportante i pesi limite di riferimento in base a sesso, età e percentuale di popolazione protetta, all’interno dell’Annex B troviamo una tabella che suggerisce i pesi di riferimento da utilizzare che sono quelli già comunemente impiegati e richiamati all’interno della ISO TR 12295: 20 kg per le donne adulte, 15 kg per le donne giovani e anziane, 25 kg per i maschi adulti e 20 kg per i maschi giovani e anziani.

Step 2: valutazione rapida

In realtà non si tratta di una novità in quanto era già prevista all’interno della ISO TR 12295. In questa norma viene sostanzialmente ribadita.

Sono definite tre tipologie di condizioni:

  1. condizioni di accettabilità: qualora siano tutte verificate, fatto salvo il risultato delle altre condizioni, la condizione risulterebbe a rischio accettabile senza dover procedere alla valutazione di dettaglio;
  2. condizioni critiche: la presenza di anche solo 1 di queste condizioni, determina un rischio non accettabile e, quindi, si deve procedere alla sua rimozione, prima di poter eventualmente andare avanti con la valutazione. Rappresentano, sostanzialmente, quelle situazioni che determinerebbero, nella valutazione di dettaglio, sicuramente un rischio non accettabile. Attraverso questo passaggio, si riduce l’impegno di calcolo;
  3. fattori addizionali: ipotizzando che siano rispettate tutte le condizioni di accettabilità e che non siano presenti le condizioni di criticità, la presenza di anche solo una condizione addizionale determina la non applicazione della valutazione rapida ma si deve procedere con la valutazione di dettaglio.

Step 3: determinazione dei limiti

La norma riprende i metodi di valutazione riportati già nella ISO TR 12295 e derivanti dal Niosh Applicationa manual revide edition 1993 di Tom Waters, il famoso metodo Niosh.

Il metodo NIOSH prevede due modalità:

  1. compito singolo: un solo compito di sollevamento svolto in determinate condizioni (distanza dell’oggetto dalle mani, altezza dell’oggetto, distanza di spostamento verticale, angoli di torsione, frequenza, durata del compito, tipologia di presa ecc.) e per certi periodi e frequenze. Attraverso delle formule, si ottiene un peso di riferimento da confrontare con il peso effettivamente sollevato. Il peso di partenza è quello di cui allo step 1 che viene di volta in volta ridotto proporzionalmente alla disergonomia dei diversi parametri. Peggiore è la geometria del compito, più basso sarà il peso finale. Il peso sollevato dovrà essere confrontato con un rapporto con il peso di riferimento calcolato. Il valore determina l’indice di sollevamento (LI);

ATTENZIONE: a differenza della precedente norma, la nuova ISO 11228-1 mi riporta una tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati:

LI < 1 rischio molto basso, nessun intervento richiesto

1<LI<1,5 rischio basso

1,5<LI<2 rischio moderato

2<LI<3 rischio alto

LI>3 rischio molto alto

  1. compito composito: all’interno della revised edition del 1993, Tom Waters introduce una formula per calcolare l’indice di sollevamento composito quando, nell’arco della giornata, vengono svolti da una persone più compiti diversi di sollevamento. Questa formula, però, ha un difetto intrinseco, se i compiti da analizzare sono molti, la differenza di frequenza e durata tra uno e l’altro potrebbe essere tale da annullare alcuni componenti nel calcolo, falsando il risultato. Pertanto, all’interno della ISO 11228-1 viene indicato che questo metodo va usato solo per un numero di subcompiti uguale o inferiore a 10;
  2. compito variabile: questo metodo permette di calcolare un indice di rischio complessivo quando i compiti da analizzare sono superiori a 10. Il metodo, in realtà, raggruppa i sottocompiti fino a ottenere 6 compiti e applicare la stessa formula del Composito;
  3. compiti sequenziali: se i compiti di sollevamento diversi non sono tra loro svolti nell’arco della giornata in maniera miscelata ma sono svolti in specifiche fasce orarie, allora è possibile usare questa formula per calcolare l’indice complessivo. Il sequenziale permette di intercettare compiti singoli, composti e variabili da organizzare nell’arco della giornata.

Step 4: pesi raccomandati cumulativi per giornata

Fatti salvi i limiti di 25 kg per singolo sollevamento e i 15 sollevamenti al minuto, che non possono essere superati, lo step permette di verificare che il peso, complessivamente sollevato e trasportato nell’arco della giornata non ecceda certi limiti. Il peso cumulativo giornaliero è fissato in 6.000 kg contro i 10.000 kg previsti nell’edizione precedente, sebbene in condizioni ideali.

Step 5: pesi raccomandati cumulativi in base al tempo

Viene introdotta una tabella che permette di verificare che i pesi sollevati e trasporti cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori:

Minuto: massimo 75 kg

1 ora: massimo 2500 kg

2 ore: massimo 3400 kg

3 ore: massimo 4200 kg

4 ore: massimo 5000 kg

5 ore: massimo 5600 kg

6+ ore: massimo 6000 kg

Questi valori vanno ridotti quando ci si trovi in condizioni non ideali rispetto a quanto previsto al punto H.1

Nuovo Decreto Covid: le novità

Articolo 3 – Protocolli per le attività aperte al pubblico

Il Ministero della Salute potrà, fino al 31/12/2022, adottare e aggiornare i protocolli per le attività economiche, produttive e sociali. Si tratta delle linee guida per ristoranti, alberghi ecc. destinate alla tutela degli utenti.

Articolo 4 – Quarantena e isolamento

Dal 01/04/2022: isolamento per i positivi al Covid-19 fino a negativizzazione. Per i contatti stretti, niente più quarantena ma obbligo di utilizzo delle FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno dall’ultimo contatto con il positivo. In caso di sintomi, procedere al tampone.

Articolo 5 – Mascherine

Fino al 30/04/2022: FFP2 obbligatorie su mezzi di trasporto, funivie, spettacoli. Negli altri locali, obbligo di mascherina chirurgica.

Articolo 6 – Green pass base

Esteso fino al 31/12/2022 l’obbligo di green pass, per le persone ospitate, per poter uscire dalla struttura sanitaria.

Fino al 30/04/2022 obbligo di green pass base solo più per: mense, ristoranti, concorsi, corsi di formazione, colloqui con i detenuti, spettacoli all’aperto, trasporti interregionali.

Fino al 30/04/2022 obbligo di green pass per lavoratori pubblici, privati e magistrati. Anche per gli over50 obbligo di green pass semplice, fatto salvo l’obbligo in capo esclusivamente al lavoratore di vaccinarsi.

Articolo 7 – Green pass rafforzato

Fino al 30/04/2022 obbligo di green pass rafforzato per: piscine e palestre al chiuso, convegni e congressi, centri culturali, feste, sale gioco, sale da ballo e discoteche, spettacoli al chiuso.

Fino al 31/12/2022 obbligo di green pass rafforzato per far accedere come visitatori alle RSA e ospedali.

Articolo 8 – Obbligo vaccinale

Fino al 31/12/2022 obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. In caso di guarigione da Covid-19 di operatore non vaccinato, questi può chiedere il reintegro fino a quando non potrà nuovamente vaccinarsi.

Fino al 31/12/2022 obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati nelle RSA, anche esterni.

Fino al 15/06/2022 obbligo vaccinale per personale scolastico, personale della difesa, personale delle carceri, personale delle università. Per le scuole, in caso di inadempienza dell’operatore, scatta questo obbligo per il dirigente: “L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.”

Articolo 9 – Gestione dei positivi nelle scuole

Vengono aggiornate le procedure per l’attivazione o meno della didattica a distanza.

Nuovo Decreto Covid-19

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 229/2021 relativo a:
1. impiego dei Green pass potenziato;
2. durata della quarantena.

Green Pass
Dal 10 gennaio si aggiungono, alle attività per le quali è già ora previsto l’obbligo di super green pass (da vaccino o da positività), le seguenti attività:
1. strutture ricettive;
2. sagre, fiere, convegni, congressi;
3. feste collegate alle cerimonie;
4. uso di trasporto pubblico locale;
5. impianti di risalita;
6. servizi di ristorazione anche all’aperto;
7. piscine, sport di squadra e di contatto, centri benessere anche all’aperto;
8. centri culturali, sociali e ricreativi.

Quarantena
La modifica riguarda il successivo punto 1 ma, anche con l’occasione della Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, giova ricordare l’applicazione della quarantena in tutti i casi di contatto stretto ad alto rischio.
1. Soggetti vaccinati o guariti da meno di 120 giorni: niente quarantena per i contatti stretti ma obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto. In caso di sintomi, fare tampone (molecolare o antigenico) da ripetere, se ancora sintomatici, al quinto giorno;
2. Soggetti vaccinati da più di 120 giorni: quarantena di 5 giorni con test molecolare o rapido alla fine;
3. Soggetti non vaccinati o vaccinati con prima dose da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni più tampone molecolare o antigenico alla fine.
4. Soggetti sintomatici: tampone subito e, se ancora sintomatici, dopo 5 giorni;
5. operatori sanitari: tampone ogni giorno fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

Pubblicato il D.M. 01/09/2021 sui controlli antincendio nelle aziende.

Il decreto sostituisce l’articolo 3 comma 1 lettera e (“garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI”) l’allegato VI (Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) del D.M. 10/03/1998 andando a riformare queste attività.
Scopriamo insieme le principali novità.

1. La principale novità riguarda la figura del tecnico incaricato della manutenzione dei sistemi antincendio; questi, deve essere in possesso di specifica qualifica, in accordo con l’allegato II che riporta indicazioni relative al corso di formazione ed esame volto al conseguimento della qualifica;
2. Si ribadisce, oltre al canonico controllo periodico, la necessità della sorveglianza, definita, così come già capitava nel D.M. 10/03/1998, come: “insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sialno nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni”. Il punto 2 dell’allegato I aggiunge: “mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”;
3. L’applicazione delle norme tecniche per il controllo periodico, rimangono volontarie a meno che non siano direttamente richiamate da norme vigenti;
4. Si conferma l’obbligo di approntare il registro dei controlli dove annotare tutti gli interventi periodici e di manutenzione;
5. Sono esonerati dalla frequenza al corso di qualifica, coloro che svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni;
6. Corsi di formazione: i docenti dei corsi di formazione devono avere almeno un titolo di studio pari al diploma superiore e almeno 3 anni di esperienza sia in formazione che nel settore della manutenzione impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale. Vengono definiti anche durata e argomenti del corso di formazione a seconda della qualifica che si desidera ottenere;
7. Valutazione dei requisiti: la valutazione prevede: analisi del CV, prova scritta (almeno 20 domande chiuse e almeno 6 domande a risposta aperta), prova pratica, prova orale.
Il decreto entrerà in vigore il 25/09/2022.

FAQ del Governo sul Green Pass in azienda

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una serie di domande e risposte sul tema del controllo del certificato verde in azienda. Analizziamole insieme.

1. artigiani in casa: viene esplicitato che non è necessario richiedere, da parte del privato, l’esibizione del certificato verde per gli artigiani chiamati ad operare in casa;
2. piattaforme per il controllo del green pass: nelle scuole pubbliche, è stata attivata una piattaforma che, mediante interscambio, mostra lo stato del green pass di ogni lavoratore impegnato presso l’istituto per permettere, in ogni istante, di avere lo stato di validità dei certificati verdi. Viene specificato che, attualmente, questa possibilità non è prevista per le aziende private;
3. liberi professionisti: viene specificato che il controllo grava sul datore di lavoro presso il quale si va ad operare;
4. titolari di aziende: vengono controllati, come i lavoratori, dall’addetto al controllo incaricato;
5. colf e badanti: devono esibire il green pass al loro datore di lavoro sia esso titolare di azienda o privato cittadino;
6. lavoratore agile: chi lavora all’esterno del luogo di lavoro in modalità agile, quindi senza vincolo di luogo, non dovrà esibire il certificato verde ma viene anche specificato che lo smart working non può essere usato per far lavorare chi non è in possesso di certificato verde;
7. misure di contenimento: nonostante il controllo del certificato verde, permangono tutte le misure previste dai protocolli d’intesa e linee guida;
8. controlli a campione e sanzioni: viene specificato che, qualora l’azienda opti per il controllo a campione, se in caso di ispezione uno o più lavoratori risultassero privo di certificato verde in corso di validità, non verrebbe emessa alcuna sanzione all’azienda purché i controlli siano stati fatti in ottemperanza ai modelli previsti dall’azienda stessa.

Commento di Confindustria sul D.L. 127 per il controllo dei certificati verdi sul luogo di lavoro

Confindustria ha inviato agli iscritti una nota di commento sul D.L. 127 che introduce l’obbligo del certificato verde sul luogo di lavoro.
Riportiamo di seguito alcuni punti che riteniamo di particolare interesse.
Lo staff di AimSafe, In attesa delle linee guida ufficiali, sta procedendo con la creazione di una procedura operativa volta a regolamentare il controllo del certificato verde sul luogo di lavoro, inserendo anche strumenti operativi (cartellonistica, modelli di documenti ecc.) volti a permettervi di poter applicare l’obbligo nel modo più efficace.

In attesa del DPCM sul controllo del green pass nei luoghi di lavoro pubblici ai quali seguiranno delle linee guida per il settore privato, Vi segnaliamo il commento di Confindustria al D.L. 127/2021.
Il commento pone diversi punti interessanti che riassumiamo di seguito:
1. sono previste linee guida applicative che verranno emanate dopo le circolari applicative per il pubblico impiego;
2. sono soggetti al controllo del green pass tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale, che accedono al luogo di lavoro. Sono esclusi solamente coloro che accedono non per motivi di lavoro (esempio visitatori, familiari);
3. contratti di somministrazione: l’onere del controllo spetta all’utilizzatore ma, in caso di mancata erogazione del servizio per assenza del certificato, sull’agenzia ricade una responsabilità contrattuale;
4. le modalità con cui il datore di lavoro deciderà di controllare il green pass potranno anche non essere concordate con le parti sindacali o nell’ambito del Comitato ex art. 13 Protocollo d’intesa nè determina l’obbligo di aggiornamento del protocollo anticontagio in quanto trattasi di obbligo la cui applicazione o meno non è valutabile. Chiaramente, nulla osta ad integrare la procedura di controllo del green pass nel protocollo e concordare le modalità con il Comitato;
5. non è possibile accedere alla data di scadenza del green pass del lavoratore;
6. è necessario prevedere una modulistica probatoria da fornire all’addetto al controllo per la contestazione del mancato possesso del green pass riportante: strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass, identificazione del lavoratore, motivazioni fornite dal lavoratore, verifica della validità del green pass);
7. si ritiene che il datore di lavoro sia sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass;
8. la comunicazione al Prefetto di eventuali violazioni può essere fatta dal datore di lavoro in quanto primo responsabile del controllo;
9. il controllo a campione non risulta coerente con le finalità di prevenzione del rischioo di contagio;
10. un controllo randomico sul luogo di lavoro potrebbe provocare contestazioni a causa del differente trattamento sanzionatorio tra ci viene controllato all’ingresso (assenza ingiustificata) e chi allintenro (allontanamento dal luogo di lavoro e contestazione disciplinare);
11. il controllo del green pass è opportuno venga fatto da due persone per evitare contestazioni di comportamento non corretto;
12. la verifica negativa, deve comportare una tracciatura formale;
13. in caso di lavoro presso terzi, il controllo viene effettuato dal datore di lavoro presso il quale si reca il lavoratore. Il lavoratore deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro l’impossibilità di poter svolgere il lavoro qualora il green pass non fosse valido;
14. in caso di utilizzo di mezzi a lunga percorrenza, qualora al lavoratore fosse rifiutato l’accesso al mezzo per mancanza di green pass valido, il lavoratore deve segnalarlo immediatamente al proprio datore di lavoro. Questo elemento va comunicato ai lavoratori mediante ordine di servizio;
15. in caos i lavori a turni, è opportuno che il controllo dei certificati venga effettuato dal personale della vigilanza, se presente;
16. luogo di lavoro, salvo ulteriori indicazioni, va inteso in via estensiva a tutti i luoghi di comunità, quindi anche i luoghi di lavoro in esterno e i cantieri edili. La valutazione è in capo all’organizzazione in base alla tipologia di attività svolta;
17. è possibile utilizzare dispositivi automatici di lettura del green pass, collegati ai sistemi di rilevazione delle presenza, purchè non venga in alcun modo registrata alcuna informazione relativa al green pass;
18. l’onere economico del tampone, in sostituzione della vaccinazione, è a carico esclusivo del lavoratore in quanto destinatario dell’obbligo di possedere il certificato verde;
19. in caso di autotrasportatori, corrieri ecc. il controllo del certificato grava sia sul suo datore di lavoro che su quello presso il quale viene effettuato il prelievo o la consegna;
20. in caso di corsi di formazione, il controllo del certificato, oltre al datore di lavoro, è in capo anche alla struttura che eroga il corso. In caso di formazione a distanza non è richiesto il certificato verde;
21. è possibile richiedere anticipatamente al lavoratore se è già a conoscenza di condizioni che possano impedirgli di accedere al lavoro in un determinato periodo temporale;

Approvato in via definitiva al Senato il c.d. D.L. Green Pass relativo ai certificati verdi

In data 15 settembre, il Senato ha approvato in via definitiva il D.L. 23/07/2021, n. 105 con il quale fu introdotto l’obbligo del certificato verde per accedere ad alcune attività.
Il Decreto è stato convertito con modifiche, spiegate di seguito.

1. ora è nel Decreto l’esclusione dell’obbligo di certificato verde per la fruizione dei servizi di ristorazione delle strutture ricettive, limitatamente agli ospiti delle strutture stesse;
2. escluso l’obbligo di certificato verde per coloro che accedono ai centri termali come prestazione rilevante nei livelli di assistenza;
3. per le segre, con spazi privi di varchi di accesso, non è necessario il controllo del certificato verde ma la responsabilità di possederlo è in capo esclusivamente all’utente;
4. è fatto divieto di utilizzo esteso del certificato verde a meno che questo non sia disposto con legge dello Stato;
5. inserita la possibilità di ottenere il certificato verde anche con test salivare;
6. per l’acecsso al pronto soccorso, salvo condizioni di urgenza, è necessario sottoposri al test antigenico;
7. estesa a 12 mesi la validità del certificato verde;
8. possibilità, per coloroc he sono in possesso di certificazione verde, di visitare i familiari all’interno delle RSA;
9. prevista la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale anche in farmacia.

Pubblicato il Decreto legge che estende l’uso del certificato verde

In data 10 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 che estende a tutte le persone che accedono a istituti scolastici, univeristà e RSA, l’obbligo di presnetare il certificato verde.
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021
Il Derceto estende, per alcuni settori, l’applicazione del controllo dei certificati verdi all’ingresso, vediamo quali sono le principali modifiche.

Il D.L. va a modificare due decreti legge, convertiti in legge:

D.L. 52/2021: che ha previsto l’uso del certificato verde per accedere ad alcune attività.
Il D.L pubblicato oggi, va ad inserire l’articolo 9-ter.1 che segue il 9-ter inserito in precedenza e che andava a includere, tra le varie attività per le quali prevedere il controllo del certificato verde all’ingresso, anche le scuole.
Questo nuovo articolo ha esteso il controllo dei certificati verdi a:
– personale dei servizi edicativi per l’infanzia;
– dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
– dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
– dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Sia per le scuole che per le istituzioni di cui sopra, la verifica del certificato verde è estesa a TUTTE LE PERSONE che accedono, quindi non solo più gli insegnanti; sono esclusi solo i bambini, gli alunni e gli studenti e coloro che sono esenti in quanto impossibilitati a vaccinarsi. Questi ultimi devono presentare un certificato di esenzione che sia conforme a quanto indicato dalla Circolare 35309 del 04/08/2021 Ministero della Salute.
Per quanto concerne il personale esterno che accede alla struttura per motivi di lavoro, il D.L. prevede che: “la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.”. Resta da capire come il datore di lavoro potrà effettuare giornalmente il controllo del proprio personale operante presso le strutture che, prevedibilmente, potrebbero non passare dalla sede aziendale (es. manutenzioni, rabbocco distributori automatici ecc.).
Viene inserito anche l’articolo 9-ter.2 relativo alla formazione superiore (università e alta formazione musicale). Si sgnala come venga indictao che il controllo, in questi casi, avvenga con modalità a campione.

D.L. 44/2021: con il quale è stato introdotto l’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Tale obbligo, in virtù dell’articolo 2 del D.L. 122/2021, viene esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavoratorica nelle strutture di cui all’articolo 1-bis (strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice). Anche in questo caso, sono esclusi coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute. In questo caso, non si parla di certificato verde ma di vera e propria vaccinazione obbligatoria.