Archivi autore: Ing. Fabio Rosito

Informazioni su Ing. Fabio Rosito

Dal 2003 mi occupo di sicurezza sul lavoro, prima come dipendente in aziende di consulenze, poi come libero professionista. La mia attività prevede l'assistenza delle aziende nell'individuare i punti di maggior rischio e nel definire gli interventi di miglioramento necessari. Email: fabio.rosito@sti-consulenze.it Tel. 329/64.12.255

Pubblicata la UNI/PdR 131:2023 sull’accessibilità nel turismo

La prassi di riferimento fornisce agli operatori delle strutture ricettive, degli stabilimenti termali, degli stabilimenti balneari e degli impianti sportivi i requisiti minimi per l’accessibilità dei servizi offerti.
La prassi è applicabile ad ogni organizzazione, sia privata sia pubblica, e a unità locali italiane di organizzazioni estere che siano in regola con i requisiti di accessibilità e fruibilità previsti dalla normativa vigente.
Il documento fornisce inoltre una check-list per le attività di verifica di conformità di prima, seconda e terza parte (certificazione) dell’organizzazione dei requisiti del servizio erogato e i requisiti che gli organismi di certificazioni devono rispettare qualora svolgano attività di certificazione accreditata.

 

Potete scaricare la norma allegata alla news su AimSafe: https://www.aimsafe.it/static/news.php?pk_news=994&p=1

 

Pubblicato in G.U. il nuovo modello di MUD

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 03/02/2023 con il quale viene istituito il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023.

Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021 viene integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati a questo nuovo decreto.
Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70.

Essendo il nuovo Modello pubblicato in data 10 marzo, la scadenza è quindi fissata, per il 2023 al 10 luglio.

Proroga dello smart working per fragili e genitori di minori di 14 anni

E’ stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, conversione in legge con modificazioni del DL 29/12/2022, n. 198, chiamata “Milleproroghe”
Il provvedimento, contiene anche alcune proroghe in materia di lavoro agile per i lavoratori affetti da patologie, c.d. lavoratori fragili, e per genitori di minori di 14 anni.

Lavoratori fragili

La proroga era già stata prevista nel Decreto Legge, quindi è attiva da inizio 2023.L’articolo 9 comma 4-ter prevede, infatti: “Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29  dicembre  2022, n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti: «30 giugno 2023».”

Come diventa il testo della norma originaria
“306. Proroga lavoro agile dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Proroga al 30 giugno 2023”

Genitori di minori di 14 anni

Questa proroga, invece, è comparsa solo in fase di conversione in legge.
L’Articolo 9 comma 5-ter prevede:
“Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023.” 

Testo aggiornato
“2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 30 giugno 2023 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”

Allegato B punto 2
“Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.

“Fino al 30 giugno 2023, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.”

Circolare INL 24/01/2023: sospensione delle microimprese

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare 162 del 24/01/2023 riportante indicazioni circa il provvedimento di sospensione nelle microimprese dove sia presente un solo lavoratore e questo non sia regolarmente assunto.

La Circolare specifica che il provvedimento di sospensione non si applicherebbe all’impresa il cui unico lavoratore risultasse irregolare.
Tuttavia, permane, in questi casi, l’obbligo di redazione del DVR e nomina dell’RSPP la cui mancanza è anch’essa sanzionata con la sospensione.
Pertanto, anche in questi casi, si procede con la sospensione fatto salva la sua interruzione all’atto di eliminazione delle difformità (redazione del DVR e nomina dell’RSPP).
Il provvedimento di sospensione potrebbe anche non essere adottato a fronte di un provvedimento di allontanamento del lavoratore.

Nuova Circolare su Isolamento e Quarantena per Covid-19

Il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare 51961 del 31/12/2022 relativa a modifiche introdotte sui tempi e modalità di isolamento per i soggetti risultati positivi a Covid-19 e quarantena per i contatti stretti.

Casi risultati positivi al Covid-19

  1. Asintomatici: 5 giorni di isolamento dalla data del primo test positivo, anche senza tampone alla fine oppure prima, a fronte di un tampone negativo;
  2. Sintomatici: 5 giorni di isolamento purché gli ultimi 2 siano senza sintomi, anche senza tampone alla fine;
  3. Immunodepressi: 5 giorni di isolamento con tampone negativo alla fine;
  4. operatori sanitari: almeno 2 giorni senza sintomi e tampone negativo;
  5. cittadini di rientro dalla Cina: 5 giorni dal primo test positivi, di cui almeno gli ultimi 2 senza sintomi e tampone negativo.
    Terminato l’isolamento, la persona dovrà indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio dei sintomi o dal primo test positivo. In caso di test negativo, la mascherina non è più obbligatoria.

Contatti stretti
Obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino a 5 giorni dalla data di ultimo contatto con il soggetto risultato positivo.
In caso di sintomi si RACCOMANDA (non obbliga) l’effettuazione di tampone.
Gli operatori sanitari risultati contatti stretti, devono effettuare un tampone al giorno, fino a 5 giorni dalla data dell’ultimo contatto.

Conclusioni
Anche l’ambito dell’isolamento e della quarantena subisce un ulteriore allentamento, come già previsto per le altre misure contro il Covid-19.
Si ritiene di grande impatto queste modifiche:

  1. eliminazione dell’obbligo di tampone per uscire dall’isolamento da parte dei soggetti positivi;
  2. possibilità, con tampone negativo, di terminare l’isolamento prima della scadenza dei termini;
  3. cessazione dell’obbligo di tampone per i contatti stretti sintomatici;
  4. riduzione del periodo di obbligo della mascherina per i contatti stretti.

Interpello 3/22: possibilità di nominare più RSPP

La commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha pubblicato una nuova risposta ad un interpello riguardante la possibilità di nominare più RSPP per la stessa azienda.

La domanda riguarda: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”

La risposta data dalla Commissione è:
la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).
Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

L’interpello può essere visionato come allegato alla news su AimSafe

Circolare Ministero dell’interno 16579 del 01/11/2022: entrata in vigore del D.M. 01/09/2021

La Circolare specifica come la proroga intervenuta in base all’articolo 1 del D.M. 15/09/2022 riguardi esclusivamente la qualifica del personale incaricato della manutenzione antincendio e non anche le restanti prescrizioni introdotte quali:

  1. controlli sui mezzi antincendio;
  2. vigilanza da parte di personale interno.

Decreto MiTE sul riscaldamento

E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2022 che riporta alcune limitazioni al regime di riscaldamento, volto a ridurre i consumi di gas:

  1. riduzione del periodo di riscaldamento annuale e durata: i riscaldamenti, potranno essere accesi solo 8 giorni dopo la normale data prevista e dovranno essere spenti 7 giorni prima della data prevista. Questi i periodi per la stagione 2022/23:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

2. la temperatura massima viene abbassata di 1 grado:

a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Sono previste alcune deroghe per necessità produttive o per edifici con presenza di impianti fotovoltaici.

Siglato l’aggiornamento del protocollo d’intesa tra le parti sociali per il contrasto del Coronavirus SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro privati

Come previsto, in data 30 giugno si sono riunite le parti sociali per aggiornare il protocollo d’intesa per il contenimento della diffusione del virus SARS-SoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Di seguito le novità rispetto all’edizione del 6 aprile 2021:

  1. In premessa viene richiamata la Circolare 1/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione che recepisce la cessazione dell’obbligo di mascherine nei locali chiusi e rimanda ai datori di lavoro la decisione se mantenerne o meno l’obbligo in considerazione dei rischi specifici. Questo richiamo, insieme al punto specifico sulle mascherine, sembra richiamare un obbligo variabile a seconda delle condizioni di lavoro;
  2. Il singolo datore di lavoro aggiorna il protocollo definendo eventuali misure più restrittive, rispetto al minimo indicato nel documento, previa consultazione delle rappresentanze sindacali;
  3. Spariscono i divieti connessi ai contatti stretti con soggetti positivi;
  4. La misura della temperatura all’ingresso rimane una possibilità a scelta del datore di lavoro. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C, il lavoratore non potrà accedere ma dovranno immediatamente indossare le maschere FFP2 e chiamare il proprio medico;
  5. Vengono recepite le indicazioni di gestione dei casi di positività ovvero 10 giorni di isolamento o 7 giorni in caso di dose booster e tampone negativo alla fine;
  6. Spariscono le procedure per gli esterni quali i servizi igienici dedicati, l’obbligo di rimanere sui mezzi per i corrieri, orari e percorsi specifici ecc. Rimane solo un generale obbligo di informazione agli appaltatori e verifica del rispetto delle disposizioni;
  7. Permane l’obbligo di pulizia giornaliera e sanificazione periodica e, in caso di positività, straordinaria;
  8. Garantire il costante ricambio d’aria negli ambienti di lavoro;
  9. Mascherine: sparisce l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi ma diventa obbligatorio, per il datore di lavoro, assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 per permetterne a tutti i lavoratori l’utilizzo. L’obbligo di indossarle può essere determinato dal datore di lavoro su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP per specifiche mansioni e contesti lavorativi (lavori in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove no n sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro);
  10. L’accesso a spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) rimane contingentato e deve prevedere un a ventilazione continua e un tempo di permanenza ridotto;
  11. Continua a essere favorito l’ingresso a orari e accessi separati;
  12. Lavoro agile: rimane uno strumento utile per contrastare la diffusione del virus;
  13. Lavoratori fragili: il datore di lavoro, sentito il medico competente, definisce specifiche misure per i lavoratori fragili;
  14. Permane l’obbligo di attivare e mantenere il comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo.

Il documento può essere scaricato in allegato alla news su AimSafe:

https://www.aimsafe.it/static/news.php?pk_news=889&fbclid=IwAR3N-tmplC69qNQmg4oqPBfp0sGWIYngkXE6W5-dfIWzB14eUbNlmSWJM50