Archivi autore: Dott. Aldo Olivero

Informazioni su Dott. Aldo Olivero

Nel 2011 ho conseguito la laurea specialistica in Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano, iniziando poi a svolgere l''attività di libero professionista. Mi occupo di sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgendo principalmente attività di formazione e consulenza, oltre a ricoprire l'incarico di RSPP. Mi occupo inoltre di grafica, design e arredo.

The development of memory. Lessons and storing secrets

The development of memory. Lessons and storing secrets

Everyone would prefer to help writing essay possess a greater memory. It really is pretty all-natural need, but to implement it truly is essential to clearly understand that such an effective memory.

always anything going on in our lives, we’re usually in a hurry and have to do every little thing, with absolutely nothing forget. In such situations, we’ve got difficulty in focusing their consideration and memorization course of action, but you will find still excellent troubles inside the mastering procedure effective memorization tactics. An individual is beneath the influence of numerous damaging aspects that have a unfavorable effect. This leads to a reduce in mental and inventive activity, specifically in the qualified activities essayhelpinc.com/. 1st, decreasing memory function. It becomes extra tough to keep in mind necessary knowledge, memorize substantial amounts of new material, re-playable, what you currently know, and we operate on obtainable expertise. All ends inflexible pondering and creativity.

A couple of tricks to improve memory

Most consumers will sooner or later face the problem of a terrible memory. Or wonder ways to increase it. What to perform to try to remember even more, faster and far better? All human beings are endowed with all the capability to remember everything that surrounds them. No matter whether it really is new persons, their names, faces. Or is it crucial matters that should really do right after a whereas. Or even a buying list and girlfriend the day of birth. Memory – a distinctive capacity. It makes it possible for us not neglect about the important issues. It truly is crucial for any particular person than he was engaged. It can be perfect to act around the best brain activity restful sleep, proper nutrition and regular workout. Furthermore, men and women usually do not feel that memory – an effective memory – it can be not simply a gift from birth. Don’t have to possess a genuinely good memory, it’s necessary to train.

Not all of what we as soon as remembered, forever preserved in our memory. We neglect lots, mainly because of what normally don’t develop into prosperous, particularly in their profession. And for prosperous combat it is essential to take into account the following points: The principle signifies of struggle – a repetition on the material becoming studied. All knowledge that’s not supported by repetitions, steadily forgotten. Repeat discovered do not have when it truly is currently forgotten, but in the moment, when forgetting had not yet begun. Inside the transition from learning to memorize numerous material, you might want to constantly do a bit break (5-10 minutes), providing your self at this time of comprehensive rest from any intellectual function. Necessary method, you may need to organize your classes so that the memory material have been much less equivalent subjects. Essential distinction as to prevent the imposition of the very same on one another, so as not to have difficulty recalling specific images.

Addetti ai servizi domestici e familiari: chi sono?

L’art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 esclude dalla definizione di “lavoratore” gli addetti ai servizi domestici e familiari. In sostanza, all’interno di tale esclusione rientrano donne delle pulizie, badanti e colf che svolgano la propria attività per una famiglia o un privato cittadino. In tali situazioni, non vige quindi, ad esempio, l’obbligo di redigere un documento valutazione dei rischi e di effettuare i corsi di formazione previsti per i lavoratori così come definiti o equiparati dall’art. 2. 

Oltre all’ambito domestico, spesso badanti e colf prestano la propria attività presso altre forme di convivenza, come conventi, seminari, caserme, ecc…, con l’applicazione del CCNL tipico di colf e badanti.

La circolare INPS n. 1315 CV del 3/05/1973 chiarisce che possono essere considerati datori di lavoro domestico, equiparabili a quelle familiari, anche le convivenze presso comunità religiose (conventi, seminari), le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) e le comunità senza fini di lucro (es. orfanotrofi o ricoveri per anziani il cui fine sia però prevalentemente assistenziale), a patto che i lavoratori prestino un servizio diretto e personale ai conviventi in questione. Perchè si riconoscano le norme proprie degli addetti ai servizi domestici e familiari, le comunità devono avere la natura di “convivenza di tipo familiare” e devono avere caratteristiche di “comunità stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa”. 

Tra le predette comunità rientrano le case famiglia per disabili, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano. Non rientrano in tali ipotesi: ­ gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private; ­ i collegi­/convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative o altre attività.

Tali chiarimenti sono poi anche stati ripresi nella Legge 102 del 3/8/2009 che regolarizzava il lavoro irregolare di colf e badanti.

Nonostante ciò, ricordo che l’INAIL ed il Ministero della Salute hanno comunque giustamente diffuso numerose pubblicazioni per diffondere una cultura della sicurezza in ambito domestico, dove sono molto diffusi infortuni e malattie professionali (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_158_ulterioriallegati_ulterioreallegato_2_alleg.pdf)

Regione Piemonte: obbligo di segnalazione dei defibrillatori

La Regione Piemonte, con delibera del 3 aprile 2017 (http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/16/attach/dgr_04851_830_03042017.pdf), ha introdotto l’obbligo di segnalare la presenza del defibrillatore (DAE) per tutti i privati e gli enti pubblici che ne siano in possesso.

Una volta ottenute le credenziali su SistemaPiemonte, sarà possibile registrare il proprio DAE. Al seguente link trovate tutte le istruzioni: http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/emergenza/4686-defibrillatori-dae

Alternanza Scuola Lavoro: la piattaforma del MIUR e la formazione sicurezza dell’INAIL

il 5 gennaio 2018 è entrato in vigore il D.M. 3 novembre 2017, n. 195 che definisce “la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”. (leggi il nostro articolo di approfondimento cliccando qui).

Il MIUR ha deciso di istituire una piattaforma per la gestione dell’alternanza scuola lavoro (http://www.alternanza.miur.gov.it). In collaborazione con l’INAIL, la piattaforma offre la possibilità di frequentare il corso di formazione generale alla sicurezza (4 ore): http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html

Ricordiamo che le strutture ospitanti dovranno comunque erogare la formazione specifica (ulteriori 4, 8 o 12 ore a seconda del rischio).

Obbligo defibrillatori: rinviato l’obbligo di installazione

In una recente news avevamo affrontato il tema dei defibrillatori automatici. Con il Decreto 11/1/16 il Governo ha prorogato di sei mesi l’obbligo di installazione di defibrillatori per le associazioni sportive dilettantistiche. Il decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 fissava al 20 gennaio 2016 la decorrenza dell’obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche di garantire, durante allenamenti e gare, la disponibilità di un defibrillatore e la presenza di una persona autorizzata ad utilizzarlo. Ora questo termine è stato prorogato di sei mesi: la nuova scadenza è quindi 20 luglio 2016.

Rifornimento di gasolio per carrelli elevatori diesel ed altre attrezzature

Molte aziende utilizzano carrelli elevatori diesel e per il rifornimento di carburante utilizzano gasolio conservato all’interno di fusti o serbatoi mobili. Pochissime aziende però sanno che questo tipo di depositi comporta il rispetto di alcune prescrizioni e, in alcuni casi, anche l’autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco.

I più fortunati sono sicuramente gli imprenditori agricoli i quali, grazie alla legge n.116 dell’11/8/2014, non sono tenuti agli adempimenti del D.P.R. 151/2011 e quindi non sono soggetti a controlli o autorizzazioni dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda il deposito di gasolio. L’installazione dei contenitori di gasolio deve però avvenire nel rispetto del D.M. 19/3/1990, ovvero:

– capacità non superiore ai 9000 litri;

– uso di contenitori conformi al D.M.I. 31/7/1934;

– avere un bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà del volume del contenitore, avere una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici e idonea messa a terra;

– non avere vegetazione nelle immediate vicinanze;

– avere nelle immediate vicinanze almeno tre estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 39A 144B C.

Invece il rifornimento in aziende agricole, cave, cantieri in cui vi sono mezzi targati e circolanti su strada e nelle attività produttive in cui si effettua rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada (es. carrelli elevatori diesel presenti nelle più comuni aziende) risulta maggiormente regolamentato. I contenitori di gasolio (fusti ad uso “deposito”) dovranno sempre rispettare il D.M. 19/3/1990 e, inoltre, risulteranno attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco (attività 12.1.A del D.P.R. 151/11, quindi soggetti a S.C.I.A. antincendio, con capacità dei serbatoi da 1 a 9 metri cubi).

Le imprese di autotrasporto e di trasporto persone con serbatoi di capacità inferiore a 9 metri cubi dovranno rispettare il D.M. 12/9/2003 e saranno soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (attività 13.1.A del D.P.R. 151/11, quindi soggetti a SCIA antincendio).

Di seguito un quadro riassuntivo elaborato dall’Ing. Malizia del Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno:Schermata 2016-01-10 alle 15.47.26

Controlli alcolemici per mansioni di guida occasionale

Nel periodico “Domande e risposte in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato a luglio 2015, del gruppo di lavoro Info.Sicuri della Regione Piemonte sono pubblicate interessanti risposte in merito alla sorveglianza sanitaria per coloro che svolgono mansioni comprese nell’allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 16/3/2006.

Viene chiarito che anche la guida occasionale di mezzi di trasporto comporta l’attivazione dei controlli alcolemici previsti dalla legge 125/2001.

Ecco la risposta completa: L’Allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006 fa riferimento a «mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le attività di trasporto.

In un’altro quesito viene richiesto se debbano essere sottoposti ai medesimi controlli anche coloro che manovrano montaferetri con operatore a bordo. Anche in questo caso il gruppo di lavoro della Regione consiglia di attivare i controlli alcolemici.

Consigliamo di seguire periodicamente gli aggiornamenti del gruppo di lavoro al sito http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza

Da settembre S.T.I. effettuerà valutazioni dei campi elettromagnetici con misure strumentali

Nel corso dell’estate il nostro studio si è dotato di un misuratore di campi elettromagnetici. Tale strumento ci permette di offrire ai clienti misure e relazioni sui campi elettromagnetici generati all’interno dei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 209 del D.Lgs. 81/08 e dalla Direttiva Europea 2004/40/EC. Sono soggette a tale valutazione tutte le attività all’interno delle quali sono presenti, ad esempio, forni ad induzione, cabine di trasformazione, saldatura in generale, antenne di trasmissione, apparecchiature elettromedicali, ecc… 

Per un preventivo gratuito contattateci all’indirizzo info@sti-consulenze.it

Rinvio nuova classificazione formaldeide

La formaldeide, molto usata nei laboratori analisi, in particolare modo come formalina, il 1 aprile 2015 avrebbe dovuto cambiare la propria classificazione di cancerogeno, diventando un cancerogeno di categoria 1/B. In particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 mentre era stata classificata come un cancerogeno di Categoria 2/3 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Tale nuova classificazione a cancerogeno di categoria 1/B è stata rinviata al 1 gennaio 2016. Da quel momento dovranno essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:
– datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l’applicazione di quanto previsto dal titolo IX – Capo II del D.vo 81/08
– medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l’obbligo di tenuta del registro degli esposti a cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l’invio della cartella sanitaria e di rischio all’ex ISPESL (INAIL) in caso di cessazione, la richiesta della cartella all’ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc.

Aggiornamento regola tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie

Il 25 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie (Decreto 18 settembre 2002).
Tale aggiornamento modifica ed aggiorna la regola tecnica apportando modifiche rilevanti in merito alla gestione delle emergenze nelle strutture sanitarie. Negli allegati I e II dell’aggiornamento vengono esposte le caratteristiche costruttive delle strutture mentre con l’allegato III vengono adottati nuovi criteri per individuare il numero minimo di addetti antincendio e per organizzare le squadre di emergenza.