D.Lgs 231/01
La responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche è un istituto introdotto in Italia con il D.Lgs 231/2001.
Il presente decreto legislativo
disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato e le disposizioni, in esso previste, si applicano agli enti
forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di
personalità giuridica.
Tali responsabilità non si applicano
allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non
economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Nel caso di commissione di determinati illeciti
penali, dolosi e colposi, commessi da specifici soggetti (l’elenco è contenuto nell’art.
5 del D.Lgs. 231/2001) comporta una parallela responsabilità amministrativa
della società per non avere adeguatamente adottato tutte le cautele e le
precauzioni, in eligendo ed in vigilando, volte ad impedire la
commissione di determinati reati ad opera dei propri dirigenti, preposti e
dipendenti.
Fattispecie sanzionatorie
Le Sanzioni Interdittive adottabili in caso di condanna della società sono in molti casi in grado di mettere
in crisi l’impresa dato che possono comportare il commissariamento, l’interdizione
dell’esercizio dell’attività, il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e/o servizi.
Le Sanzioni Pecuniarie constano, invece, nella condanna al pagamento di una somma di denaro,
determinata dal giudice, sulla base di una quantificazione in quote; non è
ammesso il pagamento in misura ridotta.
Strumenti giuridici a salvaguardia
del regime sanzionatorio
Gli strumenti giuridici offerti alla società per
dimostrare la mancanza di colpa nel vigilare sull’operato del proprio personale
sono:
1 – L’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) vale a dire di un documento
attestante che la società ha preventivamente valutato i rischi di commissione
dei reati all’interno dell’azienda ed ha stabilito determinati protocolli
e procedure da seguire per eliminare ovvero delimitare al massimo questi rischi.
Il Modello di Organizzazione e Gestione si articola come segue:
A – Parte generale contenente le caratteristiche
strutturali dell’Organizzazione e le modalità di creazione del modello e della
sua diffusione: formazione/informazione.
B – Parte speciale afferente alle diverse tipologie di
reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e recante la mappatura dei
rischi di commissione dei reati; tale parte contempla:
– Codice
Etico-Comportamentale;
– Sistema disciplinare;
– Sistema di Procure e deleghe;
– Organizzazione
gerarchico-funzionale;
– Documento di mappatura dell’analisi rischi.
2 – L’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) ossia
un organismo che ha funzione di vigilare sul corretto funzionamento ed
osservanza del MOGe
di curarne l’aggiornamento con poteri autonomi di iniziativa e controllo; la
costituzione di un OdV prevede la redazione dei seguenti documenti:
– Statuto dell’OdV;
– Regolamento dell’OdV.
Per garantire l’autonomia e l’imparzialità dei compiti
di vigilanza gravanti sull’ODV, è consigliabile che ne facciano parte
professionisti “esterni” all’organigramma aziendale (dottrina e giurisprudenza
concordano, ad esempio, sul fatto che il CdA (Consiglio di Amministrazione) e/o
il collegio sindacale non dovrebbe coincidere con l’OdV e che appare
consigliabile che ne faccia parte un esperto
in diritto penale, trattandosi di responsabilità legata alla commissione di
reati ed una figura di responsabile tecnico per la parte di verifica del MOG.
I reati che possono far scattare la responsabilità
amministrativa degli enti sono molteplici, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo si elencano:
– truffa ai danni dello stato;
– reati informatici e trattamento dei
dati;
– concussione;
– delitti contro l’industria o il commercio;
– frode in
commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine; vendita di prodotti
industriali con segni contraffatti;
– ricettazione e riciclaggio;
– violazione del diritto d’autore;
– reati ambientali;
– impiego come lavoratori di cittadini stranieri
irregolari sul territorio italiano;
– omicidio colposo e lesioni
personali commesse con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul
lavoro.
L’adozione del MOG e del OdV è prevista per tutte le
imprese che abbiano al loro interno qualche profilo di rischio inerente alla
commissione dei reati indicati ed è applicabile anche alle imprese individuali.
Interazione con gli altri sistemi aziendali
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sia nella sua fase di
realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, deve essere
configurato come completamento dei sistemi presenti nell’Organizzazione.
Il “Modello 231” non si pone, quindi, come strumento aziendale a sé stante
ma risulta interattivo con il sistema di gestione qualità, sicurezza, salute ed
ambiente (es.: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e/o di responsabilità sociale
(SA 8000), il sistema di controllo e gestione salute e sicurezza in ambito
lavorativo (D.Lgs. 81/2008 – ISO 45001), il Regolamento Privacy – GDPR
679/2016, ecc…).
Conclusioni
In caso di imputazione per illecito
amministrativo la società sarà esente da responsabilità solamente se potrà
dimostrare immediatamente, nel giudizio penale a suo carico, di avere adottato
un modello idoneo (MOG) e di avere istituito un Organismo di vigilanza (OdV) che ha correttamente ed
efficacemente vigilato sull’applicazione del modello (Art. 6 D.Lgs. 231/01).
Superato positivamente questo vaglio
da parte dell’Autorità Giudiziaria, la società verrà assolta dall’illecito
amministrativo, slegando le sue sorti da quelle del proprio dirigente o
dipendente (la cui eventuale condanna penale per il reato commesso, pertanto,
non avrà alcuna ripercussione sulla società).
Particolarità di notevole rilievo è
che la Società non risponde del reato commesso, da uno dei soggetti indicati,
anche quando il sistema creato non sia stato idoneo ad evitare la commissione
del reato stesso.
L’elemento scriminante, che toglie
al fatto il carattere di reato, è dato dalla mera adozione di un valido sistema
di prevenzione e da una sufficiente vigilanza da parte dell’OdV (art. 6 lett.
a), d.lgs. 231/01).