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Quesito: un preposto che ha partecipato all’aggiornamento insieme ai lavoratori, deve poi anche fare l’aggiornamento come preposto?

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, emanato come attuazione di una delega prevista all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, ha normato anche la formazione dei preposti e dei dirigenti andando anche a definire l’aggiornamento richiesto; lo stesso Accordo, evidenzia come, non essendo oggetto della delega, i contenuti relativi alla formazione e aggiornamento di dirigenti e preposti “costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica.”.

L’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 “Linee guida applicative”, riporta quest’ulteriore indicazione: “Quanto all’aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale, – che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori”, determinando nella sostanza, una sovrapposizione, tra i due obblighi formativi.

Ancora più chiaro è definitivo, è quanto previsto dall’Accordo 7 luglio 2016 che, oltre a normare la formazione per RSPP/ASPP, ha dato anche attuazione a quanto previsto all’articolo 14-bis D.Lgs. 81/2008, inserito nel decreto dalla Legge 09/08/2013 n. 98, noto come Decreto del Fare.

Il comma 14-bis, infatti, prevede quanto segue:

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. […]

La Conferenza Stato Regioni, in occasione del riordino del percorso formativo per ASPP e RSPP, ha introdotto anche le c.d. equipollenze, riportate all’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

All’interno di questo allegato, nella sezione dedicata agli aggiornamenti e, nello specifico, alla riga in cui si parla dell’aggiornamento “LAVORATORE Formazione specifica 6 ore”, in corrispondenza della colonna “PREPOSTO 6 ore”, riporta la dicitura “TOTALE” che, come si evince dal primo paragrafo dell’allegato III, va intesa come “si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o aggiornamento previsto per il soggetto individuato”.

14 comments

  1. Stefano

    Rispondi

    Un lavoratore ha svolto il corso lavoratori, dopo qualche anno quello per preposti. Il corso per preposti vale anche come aggiornamento del corso lavoratori? Secondo la mia interpretazione no, in quanto l’ultimo accordo prevede esplicitamente che l’aggiornamento lavoratori valga come aggiornamento del corso preposti e viceversa. Ho interpretato correttamente?

    • Rispondi

      Stanti le condizioni normative attuali, il corso iniziale da preposti non vale come aggiornamento lavoratori quindi, nel Suo caso, il lavoratore dovrà frequentare l’aggiornamento lavoratori entro cinque anni dalla data di svolgimento del modulo specifico lavoratori. Quel corso di aggiornamento varrà anche come aggiornamento preposti.

  2. Stefano

    Rispondi

    Buongiorno Ing. Rosito, mi trovo in questa situazione: il titolare dell’impresa mi dice che i suoi dipendenti/muratori non devono fare l’aggiornamento formazione lavoratori perché hanno già svolto l’aggiornamento preposti.
    Nell’attesa di una sua cortese risposta, la ringrazio e le porgo i miei saluti.
    SD

    • Rispondi

      Lo confermo: sia l’accordo del 25 luglio 2012 che quello del 7 luglio 2016, nelle tabelle relative alle equipollenze, indicano che l’aggiornamento della formazione dei preposti esonera dall’aggiornamento della formazione lavoratori e viceversa.

      • Ing. Annalisa

        Rispondi

        Gentile Ing. Rosito,
        sono RSPP e ho approfondito solo ora questo punto dell’ASR. La ringrazio per le conferme fornite. Mi rimane solo un dubbio: stante così le cose, vuol dire che c’è equipollenza anche a livello di contenuti di aggiornamento tra lavoratori e preposti? Pertanto l’elenco dei contenuti della formazione elencati nell’ASR del 2012 non è più valido per l’aggiornamento?
        Grazie sin d’ora.
        Cordialmente,
        AM

        • Rispondi

          Buongiorno,

          sui contenuti nulla viene indicato. Va detto che l’Accordo del 2011 indicava che, durante gli aggiornamenti, non si devono riproporre i contenuti del corso iniziale. Difficile dire cosa trasmettere o cosa no, durante gli aggiornamenti.

  3. ELEONORA DE ROATE

    Rispondi

    Buongiorno Ing.
    mi pongo questo quesito peculiare: se un preposto, nel periodo di cinque anni intercorrente prima dell’obbligo di aggiornamento, effettua la formazione per dirigente della sicurezza, può ritenersi quest’ultima valevole anche come aggiornamento da proposto?

    La ringrazio anticipatamente.

    D.ssa Eleonora De Roate.

    • Rispondi

      Buongiorno,

      L’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 non definisce equipollenze tra corsi iniziali e aggiornamenti.
      Personalmente, ritengo che, visto che il corso dirigenti esonera dal corso preposti, si possa ritenere che l’abilitazione come preposto riparta con la data di fine del corso dirigenti.

  4. Francesco P.

    Rispondi

    Buongiorno Ing. Rosito,

    Un preposto è anche RLS. Considerando che ha effettuato il corso di formazione RLS (ad aggiornamento annuale) ed ottenuto anche il riconoscimento TOTALE dei crediti di formazione aggiuntiva preposto, è stato nominato come preposto dall’azienda (in quanto la sua funzione coincideva con a definizione da art.2).
    L’azienda ha meno di 15 dipendenti e quindi, teoricamente, non soggetta ad OBBLIGO di aggiornamento annuale RLS.
    Il quesito è il seguente: l’aggiornamento che farà relativo alla formazione lavoratori (quinquennale) varrà anche come aggiornamento preposto? O è necessario effettuare ulteriore aggiornamento solo per la funzione preposto?

    Grazie
    Francesco P.

    • Rispondi

      Buongiorno,

      sia l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 sia quello del 07/07/2016 riportano che l’aggioirnamento lavoratori esonera dall’aggiornamento preposti e viceversa.

      Grazie,
      Fabio Rosito

    • admin

      Rispondi

      Nel caso del preposto non si parla di “designazione” ma di “individuazione”. Nel caso specifico, qualora l’ASPP svolga anche i compiti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 81/2008, sarà da individuare come preposto.

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